La nuova SCIA supera l’interesse all’annullamento dell’autotutela edilizia (TAR Lombardia n. 284 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione, sull’area già interessata dal titolo edilizio annullato in autotutela, di una successiva s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire, con progetto diverso e non subordinata all’esito del giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del provvedimento di annullamento, poiché l’eventuale accoglimento non arrecherebbe alcuna utilità concreta e attuale alla parte. L’interesse a ricorrere ex art. 39 cod. proc. amm. deve essere concreto e attuale e non può riferirsi a poteri amministrativi non ancora esercitati, in forza del divieto di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Il rigetto della domanda risarcitoria consegue alla complessiva infondezza del gravame, oltre che alla carente prova del pregiudizio, non essendo sufficiente il rinvio agli allegati.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare a destinazione industriale, presenta nel luglio 2022 una s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire per la realizzazione di una struttura coperta e aperta sui lati, priva di tamponatura, adibita a deposito e ricovero gru, con pavimentazioni esterne e parcheggi. L’intervento era stato preceduto da autorizzazione paesaggistica, rilasciata nell’aprile 2022 su parere favorevole della Commissione Paesaggio.

A seguito di integrazioni documentali, il Comune avvia nel marzo 2023 il procedimento di annullamento d’ufficio in autotutela, contestando il contrasto dell’area a parcheggio pubblico con le previsioni del Piano delle Regole. Con provvedimento del 1° settembre 2023 dispone l’annullamento del titolo edilizio. La società impugna l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione della disciplina della SCIA, dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e dei principi del giusto procedimento, e chiede il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio presenta una nuova s.c.i.a. sulla medesima area.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto come, in data 3 luglio 2024, la ricorrente abbia presentato una ulteriore s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire (n. 80/2024), finalizzata a realizzare una nuova costruzione industriale sulla stessa area, con progetto diverso e senza il parcheggio oggetto della precedente segnalazione. Ciò anche in ragione dell’entrata in vigore, nel novembre 2023, di un nuovo P.G.T. comunale.

Decisiva è la dichiarazione del tecnico della parte, il quale ha attestato di voler realizzare l’intervento senza subordinarlo all’esito del giudizio. Tale dichiarazione travolge la riserva contenuta nella precedente relazione di asseverazione. Ne deriva che l’ipotetico accoglimento del ricorso non avrebbe alcuna diretta utilità, dovendo l’attività costruttiva conformarsi all’ultima s.c.i.a.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale, così che la pronuncia favorevole possa arrecare una diretta e immediata utilità alla parte (T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 617 del 2024). L’eventuale realizzazione del pregresso intervento imporrebbe comunque all’Amministrazione l’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia, rispetto ai quali opera il divieto di pronuncia del giudice ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

Anche ai fini della domanda risarcitoria, il ricorso è infondato nel merito. La censura di difetto di motivazione non regge, essendo il provvedimento sorretto da adeguata istruttoria e dal contrasto con l’art. 10, comma 5, delle N.T.A. del Piano delle Regole. Le integrazioni procedimentali, in particolare quella del 16 febbraio 2023, hanno impedito la consumazione del termine annuale di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Quanto alla mancata differenziazione tra tutela paesaggistica e funzioni edilizie, la censura è inammissibile per carenza di interesse, riguardando una competenza regionale solo delegata al Comune ex art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42 del 2004.

Il Collegio respinge infine la domanda risarcitoria: manca uno degli elementi costitutivi e la quantificazione del danno è operata per mero rinvio agli allegati, in contrasto con il principio dispositivo puro del giudizio risarcitorio (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, n. 3522 del 2024). Il ricorso è dichiarato improcedibile nella parte impugnatoria; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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