Revisione prezzi imperativa negli appalti indetti sotto il vecchio codice (TAR Sicilia n. 2173 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 — che riproduce l’art. 6 della legge n. 537/1993 — ha natura imperativa e si sostituisce di diritto alle pattuizioni contrarie o mancanti, secondo il meccanismo dell’inserzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ.. Il contratto privo della clausola di revisione va quindi integrato e la stazione appaltante non può sottrarsi all’istruttoria finalizzata alla determinazione del compenso revisionale. Il d.lgs. n. 50/2016 non si applica alle procedure bandite anteriormente alla sua entrata in vigore, per effetto dell’art. 216, comma 1, e del principio del tempus regit actum. Il diniego fondato sull’avvenuta abrogazione della norma invocata dall’appaltatore è pertanto illegittimo.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale si aggiudicava l’appalto del servizio di pulizia e igiene ambientale degli uffici comunali, indetto con bando del 23.07.2015 e stipulato con contratto del 19.05.2016, per la durata dall’1.05.2016 al 30.04.2019. Il contratto non conteneva alcuna clausola di revisione dei prezzi.

Con atto stragiudiziale del 29.07.2019 la società chiedeva l’adeguamento del canone ai sensi dell’art. 6 della legge n. 537/1993. Il Comune rigettava l’istanza in data 9.08.2019, osservando che il contratto non prevedeva la revisione e che la norma invocata era stata abrogata dall’art. 127 del d.lgs. n. 50/2016. La società impugnava allora il diniego davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’accertamento del diritto all’aggiornamento del prezzo e la condanna dell’ente al pagamento, oltre interessi moratori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm.. Le controversie in tema di revisione dei prezzi spettano al G.A. sia quando si discute della spettanza del compenso, sia quando si controverte della sua quantificazione; resta estranea a tale regola la sola ipotesi in cui si contesti l’esecuzione di una prestazione già puntualmente disciplinata nel contratto quanto ad an e quantum.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’evoluzione dell’istituto richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 6847/2023. L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 imponeva l’inserimento obbligatorio della clausola di revisione periodica; il d.lgs. n. 50/2016 si è limitato a facoltizzarla all’art. 106; il d.lgs. n. 36/2023 l’ha reintrodotta a sistema con l’art. 60.

Poiché il bando è stato pubblicato il 23.07.2015, opera il regime intertemporale dell’art. 216, comma 1, d.lgs. n. 50/2016: il nuovo codice non si applica ai procedimenti in corso, con la conseguenza che la fattispecie resta disciplinata dalla normativa previgente. La difesa comunale, imperniata sull’art. 106, è dunque infondata.

Applicando l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, il Collegio ne ribadisce la natura imperativa, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 4079/2009 e TAR Napoli, sez. V, n. 6478/2024: la clausola si sostituisce alle pattuizioni contrarie o assenti, per tutelare l’appaltatore dagli aumenti dei fattori produttivi e, insieme, l’interesse pubblico alla continuità del servizio. Il contratto va quindi integrato secondo gli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ., non essendo invocabile la lettura restrittiva di una precedente pronuncia della stessa Sezione, perché nella specie la società si è diligentemente attivata con la richiesta stragiudiziale, ricevendo un rigetto fondato su sole ragioni intertemporali.

Quanto alla misura, in difetto dei dati ISTAT sui beni e servizi delle stazioni appaltanti, si applica l’indice FOI, quale parametro massimo non superabile salvo circostanze eccezionali da provare, restando ferma l’istruttoria che l’amministrazione non può evitare. Il ricorso è pertanto accolto: il Comune deve svolgere gli incombenti istruttori dal primo giorno del secondo anno di servizio al 30.04.2019, entro 120 giorni dalla comunicazione, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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