Divieto prefettizio di detenzione armi e sindacato esterno sulla discrezionalità (TAR Calabria n. 1976 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’affidabilità del soggetto ai fini della detenzione di armi è espressione di discrezionalità amministrativa, insindacabile nel merito dal giudice amministrativo e sindacabile solo ab externo per illogicità o irragionevolezza manifesta. Non è necessario che la condotta posta a fondamento dell’atto negativo sia acclarata nella sua rilevanza penale: è sufficiente l’autonoma valutazione dell’amministrazione. È sufficiente che dal comportamento, quale desunto dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi. Non occorre un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, trattandosi di giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli connessi all’uso delle armi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di porto d’armi da molti anni e incensurato, impugna il decreto con cui il Prefetto di Cosenza ha disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di vendere o cedere le armi di proprietà a soggetto non convivente munito di idoneo titolo. Impugna altresì la nota con cui la Questura ha proposto l’adozione del provvedimento, il ritiro cautelare delle armi e la nota di avvio del procedimento.

La determinazione si fonda su due nuclei: un episodio avvenuto presso una struttura sanitaria, in cui il ricorrente avrebbe tenuto comportamenti minacciosi e altezzosi, e una segnalazione relativa a condotte poco corrette con minacce suicide prospettate ove non si fosse provveduto all’annullamento di cartelle esattoriali. Il ricorrente deduce violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 39 R.D. n. 773/1931, oltre all’eccesso di potere, lamentando istruttoria inadeguata e difetto di motivazione. La tutela cautelare è stata respinta con ordinanza non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla cornice normativa. L’art. 11 R.D. n. 773/1931, all’ultimo comma, prevede la revoca delle autorizzazioni quando manchino le condizioni cui sono subordinate. L’art. 39, comma 1, R.D. n. 773/1931 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne.

Da tali precetti il TAR desume che il giudizio circa l’affidabilità del singolo sull’uso delle armi rientra nella discrezionalità amministrativa. Il sindacato giurisdizionale resta confinato ab externo, a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole. All’autorità procedente spetta un ampio margine valutativo sui presupposti del rilascio o del mantenimento dei requisiti per il possesso delle armi.

Il Collegio precisa che non è necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell’atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale. Basta l’autonoma valutazione del comportamento da parte dell’amministrazione, volta a prevenire effetti negativi per la sicurezza pubblica, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819.

Richiamando TAR Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137, il TAR ribadisce che è sufficiente che dal comportamento emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza sul buon utilizzo delle armi, senza necessità di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale. Il giudizio è prognostico e orientato alla prevenzione. Citando Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595 e TAR Calabria, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 796, si sottolinea che il giudizio parte dai dati per giungere a una valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di inaffidabilità.

Applicando tali coordinate, il compendio posto a base del provvedimento resiste ai rilievi. La valutazione prefettizia è ragionevole e adeguatamente motivata: le condotte attribuite al ricorrente, ritenute attendibili nella loro ricostruzione, sono state considerate non coerenti con il possesso di un’arma, in ragione del superiore interesse dello Stato a tutelare la sicurezza dei cittadini. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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