Terzo condono in Sicilia: sanabili solo gli interventi minori in area vincolata (TAR Sicilia n. 1420 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia, dopo la Corte cost. n. 252/2022, il terzo condono edilizio non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincolo relativo, essendo ostativo l’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, richiamato integralmente dall’art. 24 l.r. n. 15/2004. Sono pertanto sanabili, in zona vincolata, solo gli interventi di minore rilevanza corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Il diniego comunale fondato sul parere negativo dell’autorità preposta al vincolo costituisce atto vincolato, adeguatamente motivato per relationem, che non richiede preavviso di diniego né specifica comparazione di interessi. Nel procedimento di condono l’amministrazione preposta al vincolo esprime un avviso pur vincolante, ma non può adottare l’ordine di riduzione in pristino, spettante al Comune.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato in Lipari, ha presentato nel 2004 domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per modifiche dei prospetti, degli spazi interni e per la trasformazione e l’ampliamento del piano interrato a fini abitativi. Nel 2016 ha chiesto alla Soprintendenza il parere di compatibilità paesaggistica. Nel febbraio 2023 la Soprintendenza ha opposto il diniego e ha ordinato la riduzione in pristino; il Comune, con nota dell’aprile 2023, ha respinto la domanda di condono recependo il parere negativo.

La ricorrente ha impugnato i due provvedimenti e la circolare assessoriale n. 2/2022, proponendo anche ricorso gerarchico rimasto senza esito. Con motivi aggiunti ha censurato la mancata istruttoria, la disparità di trattamento, l’omesso preavviso di diniego e l’illegittimità dell’ordine di rimessione in pristino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza della Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, l.r. n. 19/2021, e richiama la circolare assessoriale n. 2/2022. Il rinvio dell’art. 24 l.r. n. 15/2004 all’art. 32 d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende i limiti al rilascio del titolo, tra cui la lettera d) del comma 27. Ne deriva che, in area vincolata, è ostativa alla sanatoria anche la presenza di un vincolo relativo, e non solo di inedificabilità assoluta.

Il Tribunale conferma l’indirizzo già espresso dalle sezioni siciliane e suffragato dal C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023. Nelle zone vincolate restano sanabili solo le opere di minore importanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — che non comportino nuovi volumi o superfici. Sul punto richiama la giurisprudenza secondo cui, ai fini paesaggistici, ogni nuova edificazione che crei volume è preclusa, senza distinguere tra volumi tecnici e interrati.

Quanto alle censure procedurali, il Collegio qualifica i provvedimenti in materia di abusi edilizi come atti vincolati: risultano superflui il preavviso di diniego e la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo, né un affidamento tutelabile del privato. Il diniego della Soprintendenza è motivato per relationem alla circolare, e quello comunale al parere dell’autorità di tutela. La disparità di trattamento non rileva nei provvedimenti vincolati. La censura sul silenzio-assenso ex art. 29 l.r. n. 7/2019 è superata dalla continenza tra paesaggio e ambiente.

Accolto è invece il motivo sull’ordine di riduzione in pristino. Il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spettano i poteri repressivi; la Soprintendenza interviene al solo fine di esprimere il proprio avviso vincolante e nessuna norma le attribuisce il potere di ingiungere la rimessione in pristino. Il provvedimento della Soprintendenza è pertanto annullato in questa sola parte; nel resto ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *