Il Comune deve dare esecuzione all’ordine di demolizione inottemperato (TAR Lazio n. 299 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È configurabile il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. a fronte dell’omesso esercizio del potere-dovere dell’amministrazione di adottare gli atti necessari al ripristino dello stato dei luoghi, pur intrecciandosi nella fase successiva all’ordinanza di demolizione attività provvedimentali e attività materiali. All’accertata inottemperanza dell’ingiunzione non può seguire l’inerzia dell’ente: l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 e l’art. 21-quater impongono di portare ad effettiva attuazione i provvedimenti emessi, in esplicazione del principio di esecutorietà. L’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001 rende doverosa l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e legittima l’immissione nel possesso. L’eventuale errore dell’ordinanza, con riguardo all’art. 34 t.u. edilizia, attiene alla fase esecutiva e non giustifica l’inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, società titolare di un impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi, è proprietaria di un terreno contiguo a immobili dei vicini interessati da interventi edilizi abusivi. Le segnalazioni della società sono sfociate in ordinanze di demolizione, mai eseguite. A seguito di accessi agli atti la ricorrente ha appreso che la Polizia Locale aveva accertato l’inottemperanza degli obbligati all’ordine di demolizione. Con successiva nota ha quindi diffidato il Comune a dare integrale esecuzione alle ordinanze.
Davanti al perdurare dell’inerzia dell’ente, la società ha agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento, la condanna a provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità in relazione a una delle ordinanze, ancora sub iudice, e l’errore delle stesse quanto all’applicazione dell’art. 34 t.u. edilizia. Il controinteressato ha dedotto il difetto di ius postulandi e la carenza di interesse, per la risalente epoca degli abusi e il preteso carattere emulativo dell’iniziativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di ius postulandi: la procura risulta rilasciata il giorno antecedente alla notifica del ricorso e, dunque, al momento del primo atto funzionale all’instaurazione del giudizio era già ritualmente conferita. Irrilevante che il ricorso sia stato formato e sottoscritto il giorno precedente.
Quanto alle condizioni dell’azione, è incontestata la vicinitas, essendo l’immobile della ricorrente contiguo a quelli dei controinteressati. Sussiste anche l’interesse al ricorso: la giurisprudenza lo ravvisa nel possibile deprezzamento dell’immobile confinante, nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente o nella menomazione dei valori urbanistici. Nel caso concreto la società ha individuato il pregiudizio nella riduzione delle distanze tra il proprio impianto e l’immobile dei vicini, idonea a incidere sull’attività economica. Il lungo tempo trascorso dagli abusi non elide l’interesse, ma anzi lo consolida.
Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento maggioritario secondo cui è configurabile il silenzio-inadempimento a fronte dell’omesso esercizio del potere-dovere di adottare gli atti di ripristino, citando T.A.R. Campania, Napoli, n. 3309 del 2021, T.A.R. Campania, Salerno, n. 803 del 2021 e T.A.R. Lazio, Latina, n. 355 del 2020. Le ordinanze di demolizione sono risalenti e solo una è stata impugnata, senza alcuna sospensiva richiesta o concessa. Ai solleciti della ricorrente il Comune ha opposto la sola adozione delle sanzioni pecuniarie.
Il Collegio ribadisce che l’obbligo di vigilanza urbanistico-edilizia non può arrestarsi all’ingiunzione demolitoria rimasta senza esito, altrimenti priva di effettività. All’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 si affianca l’art. 21-quater, che sancisce l’immediata esecuzione dei provvedimenti efficaci: ne deriva il potere-dovere di portare ad attuazione i propri atti. L’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001 fonda l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e l’immissione nel possesso. L’erroneità prospettata dal Comune circa l’art. 34 t.u. edilizia non giustifica l’inerzia: l’accertamento ivi previsto si colloca a valle, nella fase esecutiva, e ben può essere ancora effettuato.
Il ricorso è quindi fondato. Accertata l’illegittimità del silenzio, il Comune è condannato ad adottare tutti gli atti e le operazioni materiali necessari a dare esecuzione agli ordini di demolizione, o comunque a determinarsi sull’istanza, entro sessanta giorni. In difetto si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta. Le spese sono compensate per la diversità degli orientamenti.
Nota della Redazione
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