Ponte sullo Stretto: PEF inefficace travolge l’assenso al III Atto aggiuntivo (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 20 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto interministeriale che assentisce l’atto aggiuntivo a una convenzione di concessione è non conforme a legge quando il piano economico e finanziario che ne costituisce contenuto necessario sia stato approvato con delibera CIPESS poi non ammessa al visto e alla registrazione: l’inscindibile collegamento causale tra i due provvedimenti impone che la valutazione negativa dell’uno si ripercuota sull’altro. Nell’ambito del controllo preventivo di legittimità, l’atto di programmazione che demanda la spesa a successivi provvedimenti attuativi rientra tra gli atti di programmazione comportanti spese e deve essere autonomamente sottoposto a controllo. La reviviscenza di un contratto caducato senza nuova gara è ipotesi eccezionale e di stretta interpretazione: grava sull’Amministrazione la prova rigorosa del rispetto dell’art. 72 della direttiva 2014/24/UE, anche quanto al limite del 50 per cento.
Il Fatto
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha assentito con decreto il III Atto aggiuntivo alla convenzione di concessione tra il Ministero e la società concessionaria, avente a oggetto la progettazione e la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
L’atto, trasmesso per il controllo preventivo di legittimità, è stato oggetto di rilievo istruttorio su quattro profili: mancata sottoposizione a controllo dell’Accordo di programma, modifiche contrattuali senza nuova gara, applicabilità del Codice dei contratti e clausole convenzionali difformi dallo stesso. Dopo le controdeduzioni dell’Amministrazione, il magistrato istruttore ha proposto il deferimento alla Sezione, rilevando la connessione funzionale con la delibera CIPESS già non ammessa al visto.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare il rapporto tra il decreto e la delibera CIPESS approvativa del PEF. Il PEF, per espressa previsione legislativa, è contenuto necessario dell’atto aggiuntivo e traduce in termini numerici tutti gli elementi giuridico-economici della concessione. Esclusa la piena autonomia dei due procedimenti, il Collegio rileva l’inscindibile nesso: i provvedimenti hanno contenuti parzialmente sovrapponibili e si condizionano reciprocamente nella validità e nella sopravvivenza.
Poiché il PEF è inefficace per mancata registrazione, l’atto aggiuntivo che ne assorbe i contenuti non può dirsi conforme a legge: il decreto è quindi non ammesso al visto e alla registrazione. La Sezione precisa che tale assorbimento non esime dall’esame degli ulteriori vizi contestati.
Sull’Accordo di programma, la Corte ritiene inconferente l’eccepita mancata previsione normativa di sottoposizione a controllo: in assenza di deroga espressa, l’individuazione degli atti resta affidata all’art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994. La categoria degli atti di programmazione comportanti spese, secondo i precedenti della Sezione, ricomprende anche gli atti in cui la spesa è demandata a successivi provvedimenti attuativi. Né vale il precedente del 2003, non riconoscendo l’ordinamento alcuna consuetudine abrogans. Il controllo non può estendersi officiosamente agli allegati, perché ciò contrasterebbe con il principio di tassatività.
Quanto all’art. 72 della direttiva 2014/24/UE, richiamato dall’art. 4 del d.l. n. 35/2023, la Sezione esclude le ipotesi delle lettere a), b) e d) e del paragrafo 2. Sulla lettera c), l’Amministrazione non ha fornito prova certa del contenimento dell’aumento entro il 50 per cento: la quantificazione degli aggiornamenti progettuali è frutto di mera stima, con rischio di ulteriori variazioni incrementali. Il rinvio del computo metrico alla progettazione esecutiva realizzerebbe l’aggiramento espressamente precluso dalla norma. È inoltre sostanziale la modifica da totale finanziamento pubblico dell’opera, che libera la concessionaria dal reperimento di risorse sul mercato.
Infine, la Sezione ravvisa il contrasto tra la convenzione e la disciplina codicistica in tema di inadempimento del concedente, di obbligo di indennizzo del gestore subentrante e di costi conseguenti al recesso; non sussiste, invece, contrasto sul mancato accordo per il riequilibrio del PEF.
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Nota della Redazione
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