Ottemperanza e riesercizio del potere: la nuova motivazione esclude l’elusione del giudicato (TAR Sardegna n. 257 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, non integra violazione o elusione del dictum la nuova determinazione dell’amministrazione che, in esecuzione della sentenza di annullamento, si fondi su una motivazione diversa e più articolata rispetto a quella dei provvedimenti caducati. L’obbligo conformativo impone all’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza, tenendo conto dei rilievi del giudice, non di accoglierla. Il sindacato di ottemperanza resta circoscritto alla verifica dell’osservanza del decisum e non si estende al merito delle scelte amministrative, che vanno contestate nelle forme dell’ordinaria azione di annullamento, previa conversione del rito.
Il Fatto
Una società, proprietaria della struttura, e il gestore di telefonia mobile avevano impugnato i dinieghi con cui il SUAPE comunale avevano negato l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base. Con sentenza n. 452 del 22.6.2023 il TAR Sardegna aveva annullato i provvedimenti negativi e aveva sancito l’obbligo per il Comune di rideterminarsi sull’istanza nel termine di quarantacinque giorni.
Il Comune ha riaperto la conferenza di servizi e ha concluso il procedimento con un nuovo diniego, fondato sul parere dell’ufficio edilizia privata: l’impianto ricadeva su aree destinate a servizi pubblici e la sua collocazione avrebbe richiesto una variante urbanistica del piano attuativo. La società ha allora agito per l’ottemperanza, deducendo la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato, e in subordine per l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette una questione di rito. Il ricorso cumula tre azioni: l’ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a., sottoposta a rito camerale; l’accertamento del silenzio assenso ex art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003; l’ordinaria azione di annullamento ex art. 29 c.p.a., queste ultime soggette a rito ordinario. Il Tribunale decide quindi con sentenza parziale sulla sola ottemperanza, disponendo la conversione del rito per le altre domande e fissando l’udienza pubblica.
Nel merito, la domanda è infondata. Il nuovo provvedimento non richiama il programma annuale delle installazioni, la cui disciplina aveva determinato il primo annullamento: sotto tale profilo l’amministrazione si è attenuta al dictum. Quanto al secondo profilo, il TAR aveva censurato il diniego per difetto di motivazione, per non aver indicato le ragioni concrete che rendevano l’impianto incompatibile con la destinazione e le caratteristiche dell’area.
Il Collegio rileva che il SUAPE ha ora fondato la decisione su un parere ampiamente motivato. L’ufficio ha evidenziato che il lotto ricade in area a destinazione pubblica, in parte a parcheggio e in parte a verde attrezzato; che le norme tecniche di attuazione del piano di risanamento non consentono l’insediamento di impianti di tale natura nelle aree per servizi; che la sottrazione di superfici a standard integra una variante urbanistica sostanziale; che la dotazione minima è inderogabile ai sensi del D.M. n. 1444/1968 e del D.A. n. 2266/U/1983.
Da tali atti emerge dunque che il Comune si è rideterminato sull’istanza, adottando una motivazione nuova e più articolata rispetto a quella dei provvedimenti annullati. Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione o elusione del giudicato: la sentenza imponeva di riesercitare il potere alla luce dei rilievi, non di rilasciare l’autorizzazione. La domanda di ottemperanza e di accertamento della nullità va respinta; le censure sul merito del nuovo diniego restano riservate alla sede ordinaria, con spese rinviate al definitivo.
Nota della Redazione
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