Parere paesaggistico tardivo inefficace se il condono è già stato rilasciato (TAR Sicilia n. 2868 del 14.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di condono edilizio il parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non costituisce provvedimento autonomo, ma segmento endoprocedimentale del procedimento di sanatoria, la cui definizione è riservata all’autorità comunale. Il parere sopravvenuto dopo il rilascio del titolo in sanatoria è pertanto inefficace e non può di per sé superare il provvedimento comunale già emanato. Il privato non ha l’onere di impugnarlo e il ricorso avverso il diniego della Soprintendenza è inammissibile per carenza di interesse, salva la possibilità che l’interesse risorga a fronte dell’adozione di un provvedimento di autotutela da parte del Comune. L’ente di tutela può solo sollecitare l’esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il diniego della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 0003147 del 22 febbraio 2023, con cui l’Amministrazione ha respinto la richiesta di sanatoria per il cambio di destinazione d’uso di un locale di sgombero e per l’ampliamento di una veranda, ordinando la riduzione in pristino. La domanda di condono era stata presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e dell’art. 23 della legge regionale n. 37/1985.
Il Comune di Messina aveva già rilasciato il titolo in sanatoria con provvedimento n. 310/2016 dell’8 febbraio 2016. La Soprintendenza ha poi adottato il diniego facendo riferimento a un “protocollo 5095 in data 12 maggio 2015”. I ricorrenti hanno dedotto l’insussistenza del vincolo, la riconducibilità del manufatto in zona B all’epoca delle misure di salvaguardia del Piano Paesaggistico e la natura minore delle opere. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, richiamando il regime dei vincoli e la sentenza n. 252/2022 della Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il titolo in sanatoria è stato rilasciato nel 2016, mentre il diniego impugnato risale al 2023, e ha richiamato la propria sentenza n. 1336/2024 dell’8 aprile 2024, resa su fattispecie sostanzialmente identica, nonché la sentenza n. 443/2023 del 17 luglio 2023 del C.G.A.R.S.. Da tali precedenti si desume che il parere della Soprintendenza si inserisce in via endoprocedimentale nel procedimento di condono di competenza comunale.
Il parere emesso con grave ritardo, a procedimento già definito, deve ritenersi privo di ogni effetto lesivo, non potendo superare i provvedimenti comunali già emanati. Troppo indiretta e ipotetica appare la possibilità che esso costituisca presupposto per l’esercizio di poteri di autotutela da parte del Comune.
Il Collegio ha richiamato anche la propria sentenza n. 978/2024 del 12 marzo 2024, secondo cui, nel sistema del decreto legislativo n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio, ma nei procedimenti di condono il parere dell’ente di tutela costituisce un segmento della fase endoprocedimentale. La definizione del procedimento resta riservata all’autorità comunale, obbligata a tener conto delle esigenze di tutela del vincolo. Il privato ha facoltà, ma non onere, di impugnare l’avviso, e le violazioni sulle modalità di acquisizione del parere si riflettono unicamente sulla legittimità della concessione in sanatoria.
L’ente di tutela può quindi solo sollecitare il Comune ad esercitare il potere di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il provvedimento impugnato è stato pertanto ritenuto inefficace, in quanto sopraggiunto dopo che il procedimento di condono era già stato favorevolmente esitato dal Comune, con conseguente carenza di interesse. Le spese sono state compensate, considerando che la Soprintendenza non era stata notiziata del rilascio del titolo in sanatoria.
Nota della Redazione
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