Ottemperanza e cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale dell’INPS (TAR Puglia n. 1246 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dovendo il giudice prendere atto della dichiarazione della parte e della documentazione prodotta dall’amministrazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale, liquidate secondo l’art. 26 cod. proc. amm., quando risulti l’accertata mancata integrale ottemperanza al dictum del giudice civile alla data di notifica del ricorso e l’inerzia dell’amministrazione protrattasi per oltre due anni dal passaggio in giudicato. Tale inerzia non è giustificata dal numero delle operazioni contabili necessarie alla determinazione della prestazione. La condanna alle spese può essere disposta con distrazione a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, del 01.12.2021, pubblicata il 10.12.2021, con cui era stato riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità e l’INPS era stato condannato al pagamento della prestazione, oltre accessori, e delle spese del doppio grado. La sentenza era passata in giudicato il 21.03.2022 ed era stata munita di formula esecutiva l’08.09.2022.
Con nota depositata il 14.06.2024 il ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, producendo i provvedimenti di liquidazione della prestazione e chiedendo la condanna dell’INPS alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione. L’INPS si è costituito il 07.11.2024 depositando la documentazione attestante la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione. All’udienza camerale del 13.11.2024 il difensore ha dichiarato la piena soddisfazione del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente e ha disposto la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., rilevando che dagli atti prodotti emerge chiaramente l’integrale soddisfazione della pretesa dell’interessato.
Sulla regolamentazione delle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, richiamando l’art. 26 cod. proc. amm. per la liquidazione. Il principio è fondato su due elementi convergenti: l’accertata mancata integrale ottemperanza alla sentenza del giudice civile alla data di notifica dell’atto introduttivo e l’inerzia dell’amministrazione protrattasi per più di due anni dal passaggio in giudicato, intervenuto il 21.03.2022.
Il Collegio ha espressamente escluso che l’inerzia possa essere giustificata dal numero delle operazioni contabili necessarie per determinare la prestazione. La complessità delle operazioni di calcolo non costituisce, dunque, causa di esonero dall’obbligo di tempestiva esecuzione del dictum giudiziale definitivo.
In applicazione di tali principi, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato l’INPS a rifondere le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del legale di parte ricorrente. Ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.
Nota della Redazione
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