Parere paesaggistico nel condono: natura endoprocedimentale e divieto di ordine di ripristino (TAR Sicilia n. 1236 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio di opere ricadenti su immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, il parere dell’ente di tutela, ancorché obbligatorio e vincolante, costituisce atto endoprocedimentale e non provvedimento autonomo: la definizione del procedimento è riservata al Comune, unica autorità procedente. Ne consegue che la Soprintendenza è priva dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004, con la conseguenza che l’ordine di rimessione in pristino contenuto nel diniego è illegittimo. Il diniego è invece legittimo quanto al merito, perché nelle aree vincolate il c.d. terzo condono consente la sanatoria dei soli interventi di minore rilevanza, restando escluse le opere che comportino nuovi volumi o superfici.
Il Fatto
La società ricorrente ha acquistato, in forza di decreto di trasferimento emesso nell’ambito di una procedura esecutiva, un’unità immobiliare situata in Taormina, in un edificio ricadente in area di notevole interesse pubblico. Con istanza di subentro ha chiesto di succedere al dante causa nelle due domande di condono presentate, rispettivamente, nel 1994 e nel 2004.
La Soprintendenza ha negato l’accertamento di compatibilità paesaggistica e ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro un termine perentorio. La società ha impugnato il diniego, la circolare dipartimentale richiamata e gli atti connessi, deducendo difetto di istruttoria, violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, formazione del silenzio assenso e carenza di potere sanzionatorio in capo alla Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto dell’atto: pur richiamando in epigrafe entrambe le istanze, il diniego definisce la sola domanda del 2004, presentata ai sensi della l. n. 326/2003. Il subentro non consente di scegliere la disciplina più favorevole in ragione dell’epoca dell’abuso: la domanda segue la normativa vigente al momento della sua presentazione.
Il primo motivo è accolto per difetto di istruttoria e contraddittorietà. L’atto indica di riguardare il solo subalterno 56, ma nel corpo computa una superficie e un volume complessivi che inglobano porzioni già sanate con una precedente determinazione favorevole. Manca la precisazione che il diniego non si estende a tali opere.
Gli altri motivi di merito sono infondati. In materia di atti vincolati non è richiesta una specifica valutazione dell’interesse pubblico, né opera un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. Il richiamo per relationem alla circolare dipartimentale integra la motivazione ex art. 3, comma 3, l. n. 241/1990, e il carattere vincolato esclude l’obbligo di preavviso di rigetto. Il silenzio assenso regionale non si applica, riguardando le sole istanze riferite al primo e al secondo condono.
Nel merito, il Collegio richiama la Corte cost. n. 252/2022: dopo di essa, in ambito siciliano il terzo condono non è ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi. Sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza; sono esclusi quelli che creano nuovi volumi o superfici, secondo la nozione paesaggistica ampia fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa.
Il sesto motivo è fondato. Il parere paesaggistico in sede di condono, sebbene obbligatorio e vincolante, non è provvedimento autonomo: è un segmento del procedimento che si conclude con l’atto comunale. La Soprintendenza è quindi priva del potere di ordinare la rimessione in pristino, che presuppone l’esito del procedimento di sanatoria. Il ricorso è accolto in parte qua, con annullamento del diniego nelle due parti indicate e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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