Terzo condono, sanatoria esclusa per ampliamento in zona vincolata (TAR Sicilia n. 1018 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, solo se ricorrono congiuntamente tutte le condizioni previste dalla norma, tra cui la riconducibilità dell’abuso a una delle tipologie minori dell’allegato 1 (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Il nulla osta paesaggistico della Soprintendenza è requisito necessario ma non sufficiente: esso attiene alla sola compatibilità paesaggistica e non supplisce alla carenza degli altri presupposti di legge. Spetta al Comune, quale autorità competente al rilascio della sanatoria, verificare la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie, con valutazione autonoma rispetto al parere dell’Autorità preposta al vincolo. Il richiamo della Corte cost. n. 252/2022 integra motivazione sufficiente dell’atto, anche per relationem, una volta chiarito che i limiti statali al condono operano anche nella Regione siciliana.
Il Fatto
I ricorrenti, aventi causa dei titolari dell’istanza, hanno impugnato il provvedimento dell’11.11.2025 con cui il Comune di Lipari ha rigettato la domanda di condono edilizio presentata il 30 marzo 2004 per la sanatoria di alcune opere abusive realizzate in ampliamento di un immobile. Il diniego si fondava sul mutato quadro interpretativo conseguente alla Corte cost. n. 252/2022.
I ricorrenti hanno dedotto sviamento, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto conformarsi al nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza (nota prot. 391 dell’11.1.2022), di carattere vincolante. Il Comune non si è costituito. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 24 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce l’istituto del terzo condono, recepito in Sicilia dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, che richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003. La lett. d) del comma 27 esclude la sanatoria per le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici, istituiti prima della loro esecuzione e non conformi agli strumenti urbanistici.
Aderendo all’orientamento del Consiglio di Stato (tra cui Cons. Stato sez. VI n. 1036 del 2023, sez. I n. 90 del 2023 e sez. VI n. 8781 del 2022), il TAR ribadisce che in tali aree la sanatoria richiede il concorso di quattro condizioni: realizzazione delle opere prima del vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie minori e parere favorevole dell’Autorità preposta.
Nel caso concreto le opere — un ampliamento di 35 mq, rientrante nella tipologia 1 (non conformi alla disciplina urbanistica) — insistono su area vincolata dal d.p.r.s. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966 e sono state ultimate nel 2003, dopo l’imposizione del vincolo. Difetta quindi il requisito della tipologia minore, trattandosi di nuova volumetria: ciò integra impedimenti oggettivi che operano automaticamente.
Il Collegio ritiene irrilevante il nulla osta paesaggistico, la cui obbligatorietà e vincolatività opera sul diverso piano della sola compatibilità paesaggistica. Il diniego non si fonda sulla incompatibilità paesaggistica, ma sulla mancanza di un presupposto normativo: il parere è dovuto solo per gli abusi sanabili, non essendoci altrimenti spazio per alcuna valutazione dell’Autorità preposta.
Infondata è anche la censura sull’efficacia della Corte cost. n. 252/2022 e sulla pretesa intangibilità del nulla osta: pendente il procedimento di condono e non essendo configurabili rapporti esauriti, la declaratoria di illegittimità costituzionale impedisce l’applicazione della norma dichiarata incostituzionale ai rapporti ancora rilevanti, con effetto retroattivo. Quanto alla motivazione, il rigetto, essendo atto vincolato, può sorreggersi su una motivazione succinta, anche per relationem. Il ricorso è rigettato, con nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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