Piano del Parco e categorie di intervento legittime prescrizioni comunali di dettaglio (TAR Marche n. 269 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Regioni e gli enti locali non possono modificare le tipologie di interventi edilizi previste dall’art. 3 del T.U. n. 380/2001 né introdurne di ulteriori. Il regolatore locale può tuttavia definire nel dettaglio, nell’ambito di ciascuna categoria, le modalità di attuazione degli interventi edilizi. Tale potere si giustifica in modo particolare quando le prescrizioni sono finalizzate alla tutela di beni oggetto del D.Lgs. n. 42/2004. La nozione di restauro dell’art. 29 del Codice dei beni culturali è più restrittiva di quella dell’art. 3 del T.U. Edilizia, in ragione della peculiarità dei beni a cui si applica. Il Piano attuativo comunale, gerarchicamente subordinato al Piano del Parco, non può legittimamente derogare alla disciplina di rango regionale. Il rigetto dell’osservazione è legittimo quando la classificazione del bene e la categoria di intervento siano coerenti con le finalità di conservazione perseguite.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un compendio immobiliare ricadente nel territorio di un Comune e all’interno di un Parco naturale regionale, impugna alcune norme delle N.T.A. del Piano del Parco e il Piano attuativo dei beni di valore architettonico, storico e documentale. Il Piano consente sugli immobili in questione, consistenti in una ex casa colonica e due accessori esterni, unicamente interventi di restauro (Re).
Dopo l’adozione del Piano il ricorrente aveva presentato un’osservazione, evidenziando che la categoria del restauro è molto restrittiva e chiedendo l’inserimento degli immobili fra quelli per i quali sono consentiti interventi di ristrutturazione vincolata (RV) ex art. 37.2 delle N.T.A.. In sede di approvazione finale il Comune ha respinto l’osservazione, confermando la categoria Re. Il ricorrente censura l’operato dell’amministrazione per violazione dell’art. 3 del T.U. n. 380/2001, difetto di motivazione, errata applicazione degli artt. 35 e 37.2 delle N.T.A., carenza di istruttoria e illegittimità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso infondato nel merito, assorbendo l’esame dell’eccezione di irricevibilità. Le censure riferite agli artt. 35 e 37.2 delle N.T.A. sono inammissibili nella parte in cui si contesta la definizione di ristrutturazione vincolata, poiché il ricorrente aspira proprio a vedere riconosciuta per il proprio immobile tale categoria di intervento.
Le disposizioni dell’art. 35 sono legittime. È vero che le Regioni e gli altri enti locali non sono abilitati a modificare le tipologie di interventi edilizi previste dall’art. 3 del T.U. n. 380/2001, ma il regolatore locale può definire nel dettaglio, nell’ambito di ciascuna categoria, le modalità di attuazione, soprattutto quando le prescrizioni sono finalizzate alla tutela di beni oggetto del D.Lgs. n. 42/2004. L’art. 29 del Codice dei beni culturali contiene del resto una definizione di restauro più restrittiva di quella dell’art. 3 del T.U. Edilizia, il che si spiega con la peculiarità dei beni a cui si applica.
Sulla legittimità delle categorie di intervento il Collegio richiama la sentenza di questo Tribunale n. 55/2024, con rinvio motivazionale ex art. 74 c.p.a.. Non risponde al vero che la norma non consenta di intervenire in senso migliorativo, essendo previsto che negli interventi di restauro sono ricompresi anche quelli finalizzati al miglioramento strutturale. Le limitazioni del comma 2 sono state imposte nell’esercizio della discrezionalità tecnica del Comune e si giustificano alla luce degli obiettivi di tutela del Piano.
Quanto al cambio di destinazione d’uso, va distinta la definizione della categoria di intervento ammissibile dalle prescrizioni di dettaglio che il pianificatore locale è abilitato a introdurre per specifiche zone o singoli edifici. La prescrizione sulle altezze rientra fra le regole che il Comune ha discrezionalmente ritenuto di imporre ai fini della conservazione del patrimonio architettonico e storico.
Le doglianze sul Piano attuativo comunale sono infondate: esso è gerarchicamente subordinato al Piano del Parco e non avrebbe potuto derogare alla disciplina di rango regionale. L’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio è uno dei caratteri tipici del restauro. Quanto al dedotto difetto di istruttoria, la redazione del Piano è stata preceduta da un’accurata ricognizione dei beni censiti; la categoria del restauro si attaglia naturalmente ai beni classificati BC, avendo quale finalità principale la conservazione dei caratteri storici e architettonici.
Nota della Redazione
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