Parere paesaggistico endoprocedimentale nel condono e divieto di ripristino (TAR Sicilia n. 3719 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di sanatoria edilizia ex art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, il parere reso dall’ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico, pur obbligatorio e vincolante, costituisce atto endoprocedimentale e non provvedimento autonomo: il procedimento si conclude con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente. Da tale natura consegue che l’ente di tutela è privo dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004, sicché è illegittimo l’ordine di rimessione in pristino contenuto nel parere negativo. Il privato ha facoltà, ma non onere, di impugnare l’atto, idoneo a costituire arresto procedimentale. La natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi esclude inoltre la necessità della comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un fabbricato per civile abitazione in Lipari, realizzato con concessione edilizia, sul quale ha presentato nel 2004 istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, avente ad oggetto l’ampliamento conseguente alla trasformazione del piano interrato in abitazione, per una superficie di 117,45 mq, in area ricadente in zona vincolata sotto il profilo paesaggistico.
Con nota del 1° marzo 2023 la Soprintendenza ha rigettato la richiesta di nulla osta paesaggistico e ha contestualmente ordinato la rimessione in pristino dei luoghi. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo vizi procedimentali, difetto di motivazione, incompetenza dell’ente di tutela, lesione dell’affidamento e, in via subordinata, violazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21-quater legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio antepone, per pregiudizialità logica, l’esame del secondo e del quarto motivo, congiuntamente trattati, a quello delle censure procedimentali. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il Tribunale rileva che in Sicilia il terzo condono non è ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi, essendo sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, senza creazione di nuovi volumi o superfici. L’opera in esame, classificata dallo stesso istante nelle tipologie 1-2, integra un ampliamento volumetrico in area vincolata: il diniego è dunque atto vincolato e non richiede specifica motivazione, essendo sufficiente l’individuazione degli abusi. Le doglianze sono pertanto infondate, così come quella sull’affidamento, non tutelabile rispetto a una situazione di fatto abusiva che il tempo non può legittimare.
Anche il primo motivo è respinto: la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, non essendo configurabile alcun utile apporto partecipativo, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il terzo motivo è invece fondato. Il Collegio, richiamando propri precedenti e la giurisprudenza amministrativa, qualifica il parere della Soprintendenza come atto endoprocedimentale obbligatorio e vincolante, inserito nel procedimento di condono che si conclude con il provvedimento del Comune. L’ente di tutela non può adottare provvedimenti di autotutela esecutiva non mediati dal previo annullamento del titolo in sanatoria e resta privo dei poteri di cui all’art. 167 d.lgs. n. 42/2004.
Ne deriva l’illegittimità dell’atto nella parte in cui dispone la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, potere estraneo alla competenza dell’organo consultivo. Il quinto e il sesto motivo, espressamente graduati in via subordinata, restano assorbiti in applicazione del principio dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, che richiede puntuale esternazione della graduazione. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con annullamento parziale del provvedimento e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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