La mancata riunione dei ricorsi connessi non vizia la condanna alle spese (Cons. Stato n. 2499 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi costituisce esercizio di una facoltà discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione dell’art. 70 c.p.a., che parla di mera possibilità e non di obbligo. Il provvedimento di riunione ha natura ordinatoria, è privo di valenza decisoria e non è sindacabile in appello, salvo il limite dell’abnormità o del rapporto di pregiudizialità tale da non consentire la decisione separata. La scelta di non riunire i procedimenti non costituisce parametro assoluto della decisione sulle spese: in materia il giudice dispone di ampia discrezionalità, con il solo limite della condanna della parte vittoriosa e delle statuizioni abnormi o manifestamente illogiche. La regolazione delle spese non richiede specifica motivazione quando si applica il principio generale della soccombenza. La circostanza che la frammentazione dei ricorsi sia ascrivibile alla strategia processuale della parte preclude l’invocazione della riunione in sede di appello.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il provvedimento con cui il Gestore dei servizi energetici ha annullato d’ufficio alcune richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, tra cui quella riferita al progetto di cui è causa, con conseguente richiesta di restituzione dei titoli di efficienza energetica. La società interessata ha impugnato l’atto dapprima con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto innanzi al TAR Lazio, proponendo otto distinti gravami, uno per ciascuna posizione.

Nel corso del giudizio la società ha depositato motivi aggiunti per far valere normativa sopravvenuta e ha presentato istanza di autotutela, poi rigettata. Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, rilevando che il provvedimento originario era stato sostituito dal successivo atto di conferma, e ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. La società ha appellato lamentando esclusivamente la sproporzione delle spese di lite, conseguente alla mancata riunione dei procedimenti connessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale rappresentata dalla scelta del primo giudice di non riunire procedimenti astrattamente connessi e dal riverbero di tale scelta sull’entità della condanna alle spese. Il punto di partenza è la consolidata giurisprudenza amministrativa, richiamata ex multis nella Cons. Stato, sez. II, n. 11161 del 2023, secondo cui la riunione attiene a una scelta facoltativa e discrezionale, i cui provvedimenti restano insindacabili in sede di gravame salvo il limite dell’abnormità.

Il Consiglio richiama altresì la Cons. Stato, sez. VII, n. 9315 del 2022, che esclude il sindacato in appello sulla mancata riunione in assenza di palese arbitrio o di un rapporto di pregiudizialità così stretto da impedire la decisione separata. Nel caso concreto la scelta di dar luogo a distinti procedimenti consegue a una strategia processuale ascrivibile interamente alla parte appellante, che ha dapprima “spacchettato” i contenuti del provvedimento promuovendo autonomi ricorsi e solo con i motivi aggiunti ha invocato la riunione di quanto essa stessa aveva frammentato.

Né la cornice muta per l’omogeneità contenutistica dei motivi aggiunti, posto che egualmente omogenee sono le ragioni del ricorso principale. Il Gestore ha coerentemente adottato un atto a contenuto plurimo di rigetto dell’unica istanza di riesame. Quanto alla richiesta di includere tra i procedimenti da riunire anche quello sul rigetto dell’autotutela, il Collegio ribadisce che il riferimento dell’art. 70 c.p.a. alla possibilità e non all’obbligo di riunione conferma la discrezionalità del giudice, anche quando il privato scelga un ricorso separato anziché i motivi aggiunti impropri.

Su quest’ultimo punto la Corte richiama la Cons. Stato, sez. IV, n. 5197 del 2013, secondo cui il mancato esercizio del potere di riunione, di natura meramente ordinatoria, non comporta alcuna nullità. Infine, la scelta di non riunire non costituisce parametro assoluto della decisione sulle spese: il giudice dispone di ampi poteri discrezionali, con il solo limite della condanna della parte vittoriosa e delle statuizioni abnormi o manifestamente illogiche. La regolazione delle spese non richiede specifica motivazione quando si applica il principio della soccombenza, come nei procedimenti in esame.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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