Condono edilizio in area vincolata e parere paesaggistico vincolato (TAR Sicilia n. 1813 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se congiuntamente ricorrono le condizioni di legge, tra cui la conformità urbanistica e la natura di opera minore senza aumento di superficie e volume. Il condono non è ammesso per le opere che creano nuovi volumi o superfici, indipendentemente dalla natura assoluta o relativa del vincolo. In tale ipotesi il parere della Soprintendenza è atto vincolato, rispetto al quale non opera l’art. 10-bis legge n. 241/1990 per effetto dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo. La distinzione tra volumi e volumi tecnici è irrilevante sotto il profilo paesaggistico.
Il Fatto
Il ricorrente ha avviato la procedura di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 legge n. 326/2003 per regolarizzare due locali tecnici a servizio dell’abitazione, siti in area soggetta a tutela paesaggistica. Il Comune ha comunicato l’esito positivo dell’istruttoria urbanistica, subordinando il rilascio del titolo alla acquisizione del nulla-osta della Soprintendenza.
La Soprintendenza di Messina, in applicazione della Circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022, ha espresso parere negativo. Il ricorrente ha impugnato la nota deducendo violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, difetto di istruttoria per la natura di locale tecnico dell’opera e disparità di trattamento rispetto ai titolari di pareri favorevoli rilasciati in epoca antecedente alla Corte cost. n. 252/2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in forza dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, la sanatoria in area vincolata richiede il concorso di quattro condizioni, tra cui la conformità urbanistica e la riconducibilità dell’abuso alle tipologie minori. La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 252/2022) ha chiarito che l’applicabilità del condono in presenza di vincoli relativi non rientra tra le varianti di senso dell’art. 24 legge reg. Sic. n. 15/2004 e che le previsioni statali sui limiti massimi di condonabilità costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.
Nel caso concreto le opere consistono in due locali tecnici e due servizi, rientrano nella tipologia dell’abuso 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, insistono su area vincolata e risultano realizzate dopo l’imposizione del vincolo. Il Collegio esclude rilievo alla distinzione tra volumi e volumi tecnici: ai fini paesaggistici il divieto di incremento riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche se pertinenziale o interrata.
Quanto al primo motivo, il parere della Soprintendenza assurge ad atto vincolato. Trova quindi applicazione l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, non essendo configurabile l’annullabilità per vizio procedimentale quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo periodo della stessa norma, che richiama l’art. 10-bis, opera solo per i provvedimenti discrezionali.
Il secondo motivo è infondato perché, riscontrata l’insanabilità, nessun ulteriore approfondimento istruttorio era dovuto. L’obbligo di motivazione è assolto mediante il richiamo alla Circolare n. 2, con indicazione degli estremi. Il terzo motivo è privo di pregio: la disparità di trattamento presuppone attività discrezionale e non è invocabile per perpetuare l’illegittimità. La richiesta istruttoria è respinta per mancanza di utilità. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.