Parere paesaggistico plurimotivato e assorbimento delle censure avverso le singole ragioni (TAR Sicilia n. 3642 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diniego di autorizzazione paesaggistica sorretto da più ragioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenere l’atto in sede giurisdizionale. Il giudice che ritenga infondate le censure rivolte contro una ratio decidendi idonea di per sé a giustificare il provvedimento può respingere il ricorso su tale sola base, con assorbimento delle doglianze avverso le altre. In particolare, accertato il contrasto dell’intervento con le previsioni del piano paesistico territoriale — che non costituiscono parametri di natura urbanistico-edilizia — nessuna ulteriore valutazione è dovuta dall’Amministrazione, restando l’opera preclusa in radice. Ne consegue che il parere negativo non è viziato per difetto di istruttoria quando la Soprintendenza abbia verificato la conformità del progetto alla disciplina d’ambito, esaurendo il proprio apprezzamento.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fondo con una cisterna per acque irrigue e potabili assentita con concessione edilizia in sanatoria, ha chiesto alla Soprintendenza l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per recuperare il manufatto a fini abitativi, con un piccolo locale tecnico in ampliamento e un terrazzo sotto il quale collocare due vasche di accumulo. L’area ricade in zona MA3 del Piano Territoriale Paesistico, disciplinata dall’art. 29 delle NTA.

Dopo il preavviso di diniego e le osservazioni della parte, la Soprintendenza ha espresso parere contrario, fondandolo su due ragioni: la difformità dello stato di fatto della cisterna rispetto allo stato legittimo (asseritamente interrata in progetto) e il contrasto dell’intervento con il regime d’ambito, qualificato come recupero con variazione d’uso, ampliamenti e variazione tipologica. Il ricorrente ha impugnato il parere e la comunicazione di diniego, proponendo anche motivi aggiunti dopo la nota comunale che chiariva la consistenza delle opere condonate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004: la Soprintendenza non potrebbe svolgere valutazioni di natura urbanistico-edilizia, limitandosi alla compatibilità paesaggistica dell’intervento nel suo complesso. Il motivo è infondato.

Il TAR rileva che il parere è plurimotivato. L’Amministrazione ha verificato che l’opera ricade in ambito MA3 e contrasta con le finalità d’ambito: il cambio d’uso verso la destinazione abitativa, unito alle pertinenze in ampliamento, configura un recupero edilizio con variazione d’uso, ampliamenti e variazione tipologica. Poiché l’art. 146, comma 8 impone il controllo di conformità alle previsioni del piano paesaggistico, e l’art. 3 del D.A. di approvazione del Piano attribuisce alla Soprintendenza l’accertamento della conformità dei progetti alle sue disposizioni, l’accertato contrasto esaurisce la valutazione dovuta.

Il passaggio centrale è la qualificazione delle previsioni del Piano: esse non costituiscono parametri di natura urbanistico-edilizia. Una volta acclarato il contrasto con l’art. 29 delle NTA, nessun ulteriore profilo dell’opera doveva essere esaminato, risultando l’intervento precluso in radice.

Esaminando il terzo motivo, il TAR confronta il progetto con la disciplina d’ambito, che consente il recupero edilizio solo senza ampliamento e senza variazione tipologica, salvo limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie. Dalla relazione allegata all’istanza emergono nuove bucature, il locale tecnico in ampliamento e il terrazzo con le vasche: da qui il contrasto con la previsione che vieta il recupero con variazione d’uso comportante ampliamenti e variazione tipologica. Il motivo è in parte infondato e in parte assorbito.

Le censure sulla difformità dello stato di fatto rispetto allo stato legittimo e sulla divergenza tra preavviso di diniego e provvedimento finale restano assorbite: la legittimità della sola ragione relativa all’art. 29, espressamente indicata già nel preavviso, basta a sorreggere l’atto. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento del Cons. Stato, sez. III, n. 4168 del 2024, n. 3480 del 2024 e n. 142 del 2024. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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