Compensi avvocati interni IACP e nomina del coordinatore tra autonomia e poteri (TAR Sicilia n. 3634 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di compensi professionali degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, l’art. 9 d.l. 90/2014 demanda alla disciplina regolamentare la definizione della misura e delle modalità di ripartizione delle somme recuperate, senza riserva di contrattazione collettiva. L’ente può pertanto fissare un tetto complessivo ai compensi erogabili e prevedere decurtazioni e criteri di calcolo, purché resti entro il limite massimo di legge e operi secondo congruità e ragionevolezza. È invece illegittima la clausola che esclude a priori ogni compenso per gli atti di definizione del giudizio privi di pronuncia sulle spese, perché anche tali esiti presuppongono un’attività difensiva. La nomina del responsabile dell’avvocatura interna spetta all’organo politico di vertice, non al direttore generale, pena la compromissione dell’autonomia e indipendenza garantite dall’art. 23 l. n. 247/2012.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente con qualifica di funzionario legale e avvocato dell’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania, impugna la deliberazione del C.d.A. n. 14 dell’8.05.2023 e il regolamento di organizzazione dell’avvocatura dell’ente, contestando la composizione dell’ufficio, il reclutamento degli avvocati, i criteri di assegnazione del patrocinio e il trattamento economico variabile.
Nelle more, l’ente adotta la deliberazione n. 5 del 15.02.2024, che sostituisce il precedente regolamento. Il ricorrente propone allora motivi aggiunti avverso il nuovo atto, riproponendo le censure retributive e introducendo doglianze di carattere organizzativo. L’amministrazione eccepisce tardività, improcedibilità, difetto di giurisdizione e violazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti impugnati hanno natura di macro-organizzazione, riconducibile all’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, e non di micro-organizzazione devoluta al giudice ordinario. Le previsioni regolamentari incidono in via immediata sulla sfera del ricorrente, che è quindi legittimato e interessato.
L’eccezione di tardività è infondata. Poiché le delibere sono soggette a pubblicazione necessaria, il termine dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. decorre dalla scadenza della pubblicazione, non dalla piena conoscenza. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti risultano tempestivi. È invece fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il primo regolamento sostituito dal nuovo.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro dell’art. 9 d.l. 90/2014 richiamando la Corte cost. n. 236 del 2017. La disciplina regolamentare può stabilire misura e modalità di corresponsione, fissare un tetto complessivo e prevedere decurtazioni, senza che operi una riserva di contrattazione collettiva. La legge professionale rileva solo come criterio ispiratore. Ne deriva la legittimità delle clausole su definitività delle sentenze, decurtazione del venti per cento, liti seriali, oneri riflessi e rateizzazione, in linea con Cons. Stato n. 5380 del 2024.
È invece accolto il motivo sull’art. 12, punto 1, lett. E, nella parte in cui nega ogni compenso per gli atti che definiscono il giudizio senza pronuncia sulle spese. Escludere a priori tale diritto appare irragionevole e contraddittorio rispetto alla stessa nozione di esito favorevole accolta dal regolamento.
Sul versante organizzativo, il Collegio ribadisce che l’art. 23 l. n. 247/2012 impone un’autonomia strutturale dell’avvocatura, posta in connessione esclusiva con l’organo politico e sottratta a intermediazioni gestionali. È pertanto illegittima la previsione che affida al direttore generale, tramite rinvio al ROUS, la nomina dell’avvocato responsabile-coordinatore, in contrasto con l’art. 50, comma 10, TUEL. Il ricorso per motivi aggiunti è così in parte inammissibile, in parte accolto e per il resto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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