Occupazione sine titulo: legittimato passivo il consorzio subentrante e poteri del commissario (TAR Calabria n. 1543 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto procedure espropriative, la legittimazione passiva spetta al soggetto che ha portato avanti la procedura e, in caso di successione tra enti, al consorzio che è subentrato senza soluzione di continuità nell’esercizio della funzione consortile, assumendo i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi. Qualora il termine di occupazione temporanea e urgente sia scaduto senza decreto di esproprio o atti equipollenti, il perdurare dell’apprensione del suolo integra un illecito permanente, con obbligo dell’amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. La scelta tra restituzione previa riduzione in pristino e acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 resta riservata alla discrezionalità dell’amministrazione, non potendo il giudice amministrativo sostituirla; in caso di inerzia, il commissario ad acta esercita in via sostitutiva i medesimi poteri. Le pretese patrimoniali, indennitarie e risarcitorie, possono essere esaminate solo dopo la definizione del regime proprietario del terreno.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di alcuni terreni siti nel Comune di Montalto Uffugo, ricevuti per testamento, lamentano che le aree sono attraversate dalla strada “Coretto”, realizzata in forza di una procedura avviata negli anni Sessanta. La concessione al consorzio di bonifica risale al provvedimento n. 437 del 30 aprile 1962 della Cassa per il Mezzogiorno; la dichiarazione di pubblica utilità si ricollega alla deliberazione n. VB.1185/Cal del 10 aprile 1970.
Nessun decreto di esproprio è mai stato notificato e nessuna indennità è stata corrisposta. I proprietari hanno presentato istanza di restituzione o di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 alle amministrazioni coinvolte, senza ottenere alcuna decisione. Hanno quindi adito il TAR chiedendo l’accertamento dell’occupazione sine titulo, la condanna alla restituzione previa riduzione in pristino ovvero all’acquisizione, con i connessi importi, e la nomina di un commissario. Nel corso del giudizio è intervenuta la liquidazione coatta amministrativa del consorzio originario, con interruzione del processo e successiva riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della legittimazione passiva. La Regione è estranea alla procedura, non avendo adottato alcuno degli atti né posto in essere attività materiale di apprensione. Quanto al consorzio succeduto, il D.P.G.R. n. 27 del 12 febbraio 2010 ha trasferito tutte le funzioni e i rapporti giuridici attivi e passivi del consorzio soppresso, secondo una lettura già accolta dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 151 del 23 gennaio 2019.
Tuttavia, per effetto della legge regionale n. 39/2023, anche il consorzio succeduto è stato posto in liquidazione e il nuovo Consorzio di Bonifica della Calabria è subentrato nelle funzioni, restando al commissario liquidatore la sola gestione delle attività e passività dei consorzi soppressi. Da qui il difetto di legittimazione del consorzio intermedio e il riconoscimento della legittimazione del consorzio di nuova istituzione.
Nel merito, la documentazione e l’assenza di contestazioni comprovano l’occupazione e la trasformazione irreversibile dei terreni e la mancata adozione del decreto di esproprio. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 2 del 9 febbraio 2016 e la giurisprudenza di Palazzo Spada, il Collegio qualifica il perdurare dell’apprensione come illecito permanente, con obbligo di regolarizzare la fattispecie.
La scelta tra restituzione e acquisizione resta però discrezionale: il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità competente. Il Tribunale ordina quindi al consorzio di provvedere entro 90 giorni, con nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta nel titolare dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, con facoltà di delega.
Quanto alla domanda risarcitoria e indennitaria, il Collegio non provvede, richiamando il principio secondo cui le pretese patrimoniali possono essere esaminate solo dopo il chiarimento del regime proprietario (Cons. Stato, sez. IV, n. 8559 del 2021 e n. 4025 del 2020). Le spese seguono la soccombenza del consorzio e sono compensate verso gli altri enti estromessi.
Nota della Redazione
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