Soci e amministratori non legittimati a impugnare l’informazione antimafia (TAR Sicilia n. 3641 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio l’interesse legittimo che fonda la legittimazione ad agire deve essere personale, diretto e attuale, e presuppone una relazione immediata tra il soggetto e l’esercizio del potere amministrativo. L’informazione antimafia interdittiva è destinata alla società e solo questa subisce la lesione diretta della propria sfera giuridica, ai sensi dell’art. 7, comma 1, c.p.a.. I soci e gli amministratori della società attinta non sono destinatari diretti del potere e possono vantare al più un pregiudizio riflesso, derivante dal rapporto contrattuale o di altra natura che li lega all’ente: tale posizione non integra un interesse legittimo e non consente il ricorso autonomo, ma solo, ricorrendone i presupposti, l’intervento in giudizio. La circostanza che la società sia sottoposta ad amministrazione giudiziaria, con estromissione dei soci dalla gestione, non muta l’assetto delle condizioni dell’azione.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari dell’intero pacchetto azionario di una società operante nella costruzione e gestione di discariche e impianti di trattamento di rifiuti, hanno impugnato l’informazione antimafia a carattere interdittivo adottata dalla Prefettura ai sensi dell’art. 84, comma 4, e art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento si fondava sugli esiti di un’indagine nell’ambito della quale erano stati contestati ai soci reati in materia di traffico organizzato di rifiuti, frode in pubbliche forniture, corruzione e associazione, e nel cui contesto la società era stata sottoposta a sequestro e ad amministrazione giudiziaria.

Costituitasi l’Amministrazione, che aveva eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso perché proposto dai soci e non dalla società, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. dei possibili profili di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo processuale: la questione rilevata d’ufficio può essere posta a fondamento della decisione anche quando la parte, ritualmente avvisata, non si presenti all’udienza. L’art. 73, comma 3, c.p.a. richiede la sola indicazione in udienza con verbalizzazione; l’avviso con ordinanza e termine è previsto per la diversa ipotesi di questione rilevata dopo il passaggio in decisione. La finalità di evitare la sorpresa processuale non opera quando la parte, assente, accetta il rischio di un avviso pronunciato in sua assenza.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce le condizioni dell’azione: la legittimazione e l’interesse al ricorso devono sussistere al momento della domanda e persistere fino alla decisione. La giurisdizione amministrativa non è preordinata alla legalità dell’operato pubblico, ma alla tutela della situazione soggettiva del ricorrente. Occorrono quindi una posizione qualificata e differenziata, correlata al bene della vita inciso dal potere, e una lesione concreta e attuale, suscettibile di utilità effettiva dall’eventuale accoglimento.

Il Collegio richiama la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 3/2022: gli attributi di personale e diretto circoscrivono la titolarità dell’interesse legittimo, mentre l’attualità ne proietta la dimensione processuale. Le posizioni che ricevono solo indirettamente un pregiudizio legittimano all’intervento, non all’impugnazione autonoma dell’atto che lede la sfera giuridica del soggetto con cui il terzo intrattiene rapporti.

Applicando tali principi, il TAR rileva la carenza di legittimazione attiva in capo ai soci e agli amministratori della società colpita da interdittiva. Solo il destinatario diretto subisce la lesione immediata che consente il ricorso ai sensi dell’art. 7, comma 1, c.p.a.. Il rapporto contrattuale o di altra natura con la società è estraneo alla relazione intersoggettiva tra destinatario e amministrazione e non fa sorgere interessi legittimi. Né rileva che la società sia in amministrazione giudiziaria con soci estromessi dalla gestione: il pregiudizio resta riflesso. Il Collegio richiama anche la giurisprudenza successiva più recente, da ultimo Cons. Stato, Sez. III, n. 5447 del 13.06.2024.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva. La novità dei principi, consolidatisi solo dopo l’instaurazione del giudizio, giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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