Il parere paesaggistico si fonda sulle prescrizioni del PIT non sui rischi (TAR Toscana n. 592 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo della Soprintendenza in materia paesaggistica non può fondarsi sulle indicazioni di carattere generale e sugli elementi di rischio contenuti nella scheda del P.I.T., che individuano solo indirizzi per gli atti di governo del territorio e sono privi di valore vincolante. Rilevano esclusivamente le prescrizioni della scheda, alle quali l’Amministrazione deve attenersi nel valutare la compatibilità dell’intervento. Il giudizio paesaggistico esige il puntuale confronto tra i contenuti del vincolo e le specifiche caratteristiche del progetto, rapportate al contesto tutelato, e non può esaurirsi nella sola alterazione architettonica dell’edificio. È inoltre violato il principio di leale collaborazione quando la Soprintendenza ometta di indicare le modifiche idonee a rendere il progetto compatibile con i valori protetti.
Il Fatto
Le ricorrenti, usufruttuaria e nuda proprietaria di un edificio residenziale e del circostante terreno situati in località sottoposta a vincolo paesaggistico, presentavano una s.c.i.a. sostitutiva del permesso di costruire e la connessa domanda di autorizzazione paesaggistica per l’ampliamento di una delle due unità immobiliari, in misura pari al 20% della s.u.l., ai sensi della L.R.T. n. 24/2009 (c.d. Piano Casa).
La Commissione Comunale per il Paesaggio esprimeva parere favorevole. La Soprintendenza comunicava invece i motivi ostativi e, anche dopo una variante progettuale riduttiva, rendeva parere contrario definitivo. Il Comune respingeva quindi l’istanza di autorizzazione paesaggistica e dichiarava l’inefficacia della s.c.i.a.. Le proprietarie impugnavano tali provvedimenti davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le due censure, incentrate sull’erroneità del parere e sul difetto di motivazione, e le ritiene fondate. Il vincolo gravante sull’area è imposto con d.m. 10 aprile 1958, che tutela il quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile dalla via litoranea e dalle rocce.
La Soprintendenza aveva fondato il diniego su quattro ordini di ragioni: il contrasto con gli elementi di rischio della scheda P.I.T.; la qualità architettonica della villa, ben conservata e integrata nel paesaggio boscato; l’intrusione di volumi estranei rispetto ai caratteri architettonici e percettivi dell’ambito; l’alterazione delle visuali da e verso la via pubblica. Tali ragioni erano state richiamate testualmente anche nel parere definitivo.
Il TAR ricorda che, ai sensi degli artt. 4 e 19 della “Disciplina” del P.I.T., approvato con deliberazione consiliare del 27 marzo 2015, solo le prescrizioni possiedono valore vincolante. Gli elementi di carattere generale della scheda individuano soltanto gli indirizzi per gli atti di governo del territorio e non possono fondare il diniego, come già affermato dal TAR Toscana, sez. III, n. 1657 del 2020. Il giudizio paesaggistico deve basarsi sul puntuale confronto tra i contenuti del vincolo e le caratteristiche dell’intervento, secondo il richiamo al TAR Toscana, sez. III, n. 229 del 2021.
Le prescrizioni applicabili al caso concreto non tutelano direttamente l’integrità architettonica dei singoli edifici, ma il sistema delle dune, la macchia mediterranea, la pineta costiera di impianto storico, l’integrità percettiva del litorale e le visuali panoramiche. Il parere, invece, si era concentrato sulle alterazioni della villa senza rapportarle al contesto ambientale e senza chiarire in che modo le modifiche potessero pregiudicare i valori specificamente protetti. Quanto alla variante, la Soprintendenza ne ha riconosciuto il minore impatto ma ha riprodotto pedissequamente le ragioni ostative del preavviso, senza esaminare le modifiche apportate.
Il Collegio rileva infine la violazione del principio di leale collaborazione: l’Amministrazione non ha indicato le modifiche necessarie a rendere il progetto compatibile, come imposto dalla giurisprudenza richiamata (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 5750 del 2023). Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con spese a carico del Ministero e della Soprintendenza e compensazione verso il Comune, che si era limitato a recepire il parere vincolante.
Nota della Redazione
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