Docenti a contratto ammessi alla chiamata dei professori esterni (TAR Toscana n. 575 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
I titolari di contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010 non rientrano tra i soggetti che hanno “prestato servizio” ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 e possono quindi partecipare alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia riservate agli “esterni”. L’evoluzione normativa intervenuta con la novella del 2016 e con l’art. 19, comma 1, lett. d), d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, ha ampliato la platea dei legittimati, restringendo il perimetro del sintagma ostativo “rapporto di servizio”. Ne consegue la legittimità dell’ammissione del docente a contratto e l’insussistenza di una falsa dichiarazione, ove il curriculum allegato renda trasparente l’incarico svolto.
Il Fatto
L’Università di Siena indice una procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 12/B1, s.s.d. IUS/04. Il bando esclude dalla partecipazione coloro che nel triennio precedente abbiano prestato servizio, siano stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi universitari presso l’Ateneo.
Alla selezione partecipano tre candidati. La Commissione sottopone all’Ateneo il dubbio sull’ammissione di uno di essi, professore a contratto presso la stessa Università dal 2021; l’amministrazione nega l’esclusione. Il candidato viene collocato al secondo posto in graduatoria, il ricorrente al terzo. Il ricorrente impugna gli atti della procedura e, con motivi aggiunti, il decreto rettorale di nomina del vincitore a professore associato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione interpretativa dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, richiamando l’orientamento consolidato della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, espressamente richiamato con le sentenze n. 5301 del 2021, n. 4746 del 2021 e n. 1199 del 2022, nonché del C.G.A.R.S. n. 299 del 2021.
Secondo tale esegesi, la novella del 2016 dell’art. 23, comma 4, della legge n. 240/2010 ha inteso ampliare la platea dei partecipanti alle selezioni riservate agli esterni. La nuova formulazione consente di computare le chiamate dei titolari di contratti di insegnamento nell’ambito delle risorse vincolate di cui all’art. 18, comma 4, con ciò escludendo che la stipulazione del contratto integri un rapporto di servizio ostativo.
A conforto, il Collegio richiama la modifica apportata dall’art. 19, comma 1, lett. d), d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, che ha definitivamente chiarito come il limite riguardi soltanto chi nell’ultimo triennio abbia rivestito le qualifiche ivi tipizzate. Il d.l. n. 76/2020 ha dunque circoscritto l’ipotesi ostativa ai soli ruoli e agli assegni di ricerca espressamente elencati.
Su queste basi il Tribunale ritiene legittima l’ammissione del docente a contratto e respinge il primo motivo. Esclude altresì la falsa dichiarazione: il candidato non ha prestato servizio e il curriculum allegato alla domanda rendeva palese l’incarico di insegnamento svolto.
Il rigetto del primo motivo produce però un effetto processuale decisivo. Il ricorrente, terzo graduato, non ha impugnato la valutazione comparativa del secondo classificato: la posizione di quest’ultimo resta consolidata e l’eventuale accoglimento delle censure sul vincitore non gli arrecherebbe alcuna utilità. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono quindi inammissibili per carenza d’interesse, con compensazione delle spese in ragione del dibattito giurisprudenziale sulla questione.
Nota della Redazione
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