Terzo condono in Sicilia: inarea vincolata sanabili solo interventi minori (TAR Sicilia n. 2867 del 14.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e recepito dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, anche quando il vincolo comporti inedificabilità relativa. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 ha travolto l’interpretazione autentica che ammetteva il condono nelle aree a vincolo non assoluto. Nelle zone vincolate restano sanabili i soli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, sempre che le opere siano anteriori al vincolo, conformi agli strumenti urbanistici e munite di parere favorevole dell’autorità preposta. È esclusa in ogni caso la condonabilità di opere che abbiano creato nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Il provvedimento di diniego e di riduzione in pristino, in quanto atto vincolato, non richiede né il preavviso di rigetto né una specifica valutazione dell’interesse pubblico, potendo la motivazione essere resa per relationem.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato in un comune della provincia di Messina, ha presentato nel 2004 domanda di condono ai sensi della legge n. 326/2003. Nel 2018 ha inoltrato alla Soprintendenza l’istanza di valutazione paesaggistica. Con provvedimento n. 4949 del 16 marzo 2023 l’amministrazione ha negato la sanatoria e ordinato la riduzione in pristino, applicando la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022.

La ricorrente ha impugnato il diniego e la circolare davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania. Ha dedotto l’omessa verifica della consistenza dell’abuso, l’assenza del preavviso di rigetto, la riferibilità del divieto ai soli vincoli assoluti secondo il parere del CGARS n. 291/10, la formazione del silenzio-assenso ex art. 17, sesto comma, della legge regionale n. 4/2003 e la necessità di un intervento in autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento e muove dall’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, che esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima dell’esecuzione, in assenza o difformità del titolo e non conformi alle prescrizioni urbanistiche. La disposizione conferma il rinvio agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, che interpretava l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 nel senso di ammettere la sanatoria nelle aree a vincolo non assoluto. Il Giudice delle leggi ha chiarito che il rinvio regionale investe l’intera disciplina statale, compreso il limite ostativo della lettera d), e ha qualificato le previsioni statali come norme di grande riforma economico-sociale. Ne è derivato il superamento del parere CGARS n. 291/10, richiamato dalla ricorrente.

Il Tribunale ritiene conforme a questo quadro la circolare assessoriale n. 02/2022 e la conforta con la giurisprudenza amministrativa, tra cui CGARS n. 836/2023 e CGARS n. 288/2023, oltre a Cons. Stato n. 90/2023 e Cons. Stato n. 8781/2022. L’ordinanza cautelare CGARS n. 357/2023, che aveva ipotizzato un approfondimento sulle ricadute della declaratoria, non giustifica un mutamento dell’indirizzo, essendo stata resa in sede sommaria e smentita dalle successive pronunce di merito.

Quanto al profilo paesaggistico, il Collegio osserva che nella specie sono stati realizzati nuovi volumi o superfici. Richiama Cons. Stato n. 3289/2015, Cons. Stato n. 4123/2023 e Cons. Stato n. 1213/2022, secondo cui il divieto di incremento volumetrico copre qualsiasi nuova edificazione, anche tecnica o interrata. La nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, avuto riguardo all’impatto sull’assetto del territorio.

Le ulteriori censure sono respinte. Il diniego è atto vincolato: non richiede comparazione con l’interesse privato né alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso. La motivazione per relationem alla circolare è adeguata ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990. Il preavviso di rigetto è superfluo per il carattere vincolato del provvedimento. Il silenzio-assenso ex art. 17 della legge regionale n. 4/2003 non opera, riferendosi la norma al primo e secondo condono. La censura sull’art. 46 della legge regionale n. 17/2004 è inammissibile, essendo stata introdotta solo con memoria non notificata. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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