Accesso agli atti e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2461 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento del diniego di accesso agli atti e di condanna all’esibizione di documenti diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia rilasciato all’istante la documentazione richiesta. La parte ricorrente che intenda contrastare tale declaratoria ha l’onere di allegare e comprovare la natura e la portata della documentazione sopravvenuta, non potendosi limitare a depositare un mero elenco di atti consegnati, privo di indicazioni idonee a consentire al giudice la verifica dell’effettivo soddisfacimento dell’interesse ostensivo. La genericità delle allegazioni non può che condurre alla declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle costruzioni, presentava al Comune di Pioltello un’istanza di accesso agli atti volta ad ottenere la documentazione contenuta in un fascicolo urbanistico edilizio relativo a un piano di lottizzazione di area situata in via G. D’Annunzio, approvato con delibera consiliare del 2004.
L’Amministrazione, con propria nota, riscontrava l’istanza dichiarando che, a parte gli atti già consegnati, nel fascicolo risultava presente soltanto la delibera di proroga della convenzione urbanistica. Ritenendo la risposta non satisfattiva, la società proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento del diniego e la condanna del Comune a rilasciare l’integrale documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in prossimità della camera di consiglio, la parte ricorrente aveva depositato una nota con la quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuto rilascio di ulteriore documentazione da parte del Comune nel corso del giudizio.
Il TAR ha tuttavia osservato che la ricorrente non aveva chiarito quale documentazione fosse stata resa disponibile, essendosi limitata a depositare un elenco di atti consegnati in data successiva alla proposizione del ricorso, senza precisare la natura di tali documenti né se essi fossero effettivamente contenuti nel fascicolo urbanistico edilizio oggetto dell’istanza.
Tale carenza allegatoria ha impedito al giudice di verificare se l’Amministrazione avesse in un primo momento omesso il rilascio di atti che avrebbe dovuto prontamente consegnare, ovvero se il successivo deposito avesse integralmente soddisfatto l’interesse ostensivo della ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto più appropriato dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, piuttosto che la cessazione della materia del contendere, non essendo stata fornita la prova dell’integrale soddisfazione della pretesa azionata.
L’esito della controversia ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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