Prima reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e motivazione attenuata (TAR Lazio n. 11023 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.P.R. n. 327/2001, con la rinnovazione dei procedimenti previsti dal comma 1, purché permanga la conformità urbanistica dell’area. In caso di prima reiterazione, accompagnata dall’approvazione del progetto definitivo dell’opera, la motivazione può limitarsi al richiamo alle originarie valutazioni pianificatorie, senza necessità di una nuova ponderazione comparativa degli interessi o di disamina di soluzioni tecniche alternative. La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, è validamente effettuata mediante pubblico avviso quando il numero dei destinatari superi le cinquanta unità. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), disciplinato dall’art. 19 d.lgs. n. 152/2006, non è soggetto a decadenza per decorso del tempo, mancando ratione temporis una previsione normativa che ne limiti l’efficacia, a differenza del provvedimento di VIA di cui all’art. 25.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare in Roma, impugnava il provvedimento dell’ANAS di approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione delle complanari al G.R.A., con dichiarazione di pubblica utilità delle aree, nonché il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio. La ricorrente, che aveva appreso del procedimento ablatorio solo nel 2023, deduceva quattro motivi di illegittimità: la mancata acquisizione di nuovi atti di assenso in sede di reiterazione del vincolo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e istruttoria per mancata valutazione di alternative e l’intervenuta decadenza della verifica di assoggettabilità a VIA risalente al 2012.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, il Collegio ha chiarito che la reiterazione del vincolo espropriativo non richiede una nuova delibera dell’Assemblea Capitolina né un nuovo assenso regionale, poiché la destinazione urbanistica impressa alle aree con la variante al PRG del 2015, assistita da parere favorevole della delibera n. 42 del 2015, godeva ancora di piena efficacia nel suo orizzonte decennale di validità al momento dell’adozione del provvedimento di reiterazione del 2020.
In relazione al secondo motivo, concernente le garanzie partecipative, il Tribunale ha rilevato che l’ANAS aveva correttamente dato pubblico avviso dell’avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 11 e 9 del d.P.R. n. 327/2001, atteso che il piano particellare elencava 216 ditte interessate, superando la soglia delle cinquanta unità oltre la quale la comunicazione personale non è richiesta, essendo sufficienti l’affissione all’albo pretorio e la pubblicazione su quotidiani e sito istituzionale.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha applicato il principio consolidato dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 2007 e richiamato dal Consiglio di Stato n. 5103 del 2023, secondo cui, in caso di prima reiterazione del vincolo accompagnata dall’approvazione del progetto definitivo, si “dequota” l’ampiezza motivazionale richiesta, essendo sufficiente il richiamo alle originarie valutazioni pianificatorie, senza necessità di una nuova comparazione degli interessi o di verifica di soluzioni alternative, né di nuova giustificazione degli accantonamenti finanziari.
Infine, il Collegio ha escluso la decadenza dello screening ambientale, distinguendo tra la VIA, soggetta a termini di efficacia progressivamente introdotti dal legislatore, e la verifica di assoggettabilità, per la quale nessuna disposizione del d.lgs. n. 152/2006 prevedeva, prima del d.l. n. 153/2024, un limite temporale. Tale assetto è coerente con l’art. 8-bis della Direttiva 2011/92/UE, che rimette agli Stati la facoltà, non l’obbligo, di fissare termini di validità per le decisioni di screening. La norma sopravvenuta, priva di efficacia retroattiva, non incide sui provvedimenti adottati in precedenza, per i quali l’Amministrazione aveva comunque verificato l’attualità delle condizioni ambientali con apposite procedure di ottemperanza. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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