Ordine di demolizione per difformità dal titolo in sanatoria (TAR Puglia n. 1250 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile realizzato in difformità rispetto al titolo edilizio in sanatoria costituisce atto vincolato e a contenuto rigidamente predeterminato. Esso non richiede una motivazione ulteriore in ordine alle ragioni di interesse pubblico, diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata. È irrilevante, ai fini della validità del provvedimento, la buona fede dell’acquirente che non abbia realizzato l’abuso. Quando l’atto amministrativo si fonda su più ragioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggerlo, con assorbimento delle censure relative alle altre. Ne deriva che il giudice può rigettare il ricorso sulla sola base del motivo idoneo a comprovare la legittimità dell’atto, indipendentemente dall’ordine dei motivi.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Martina Franca, acquistato all’esito di una procedura esecutiva. La struttura, collocata su un terrazzo condominiale, era stata realizzata in origine senza titolo e successivamente sanata ai sensi della legge n. 326/2003 con provvedimento del 22 giugno 2009 rilasciato alla precedente proprietaria.
A seguito di verifiche, il Comune avviava il procedimento di revoca della concessione in sanatoria, contestando l’insussistenza delle condizioni per il rilascio del titolo e la non corrispondenza tra lo stato rilevato e quello assentito. La ricorrente presentava osservazioni, eccependo la buona fede dell’acquisto, il difetto di interesse pubblico e un conflitto di interessi del responsabile del procedimento. Con ordinanza dirigenziale n. 382 del 3 agosto 2023 il Comune revocava il titolo e ingiungeva la demolizione. La ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR, deducendo violazioni procedimentali, tardività dell’autotutela e lesione del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo alle garanzie procedimentali, il TAR rileva che il Comune ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento e che nel provvedimento finale è presente la valutazione delle deduzioni della ricorrente. L’art. 7 l. 241/1990 esige unicamente la comunicazione ai destinatari, mentre l’art. 3 richiede una motivazione congrua sugli elementi istruttori acquisiti. Le verifiche svolte in sede di vigilanza edilizia, avviate su esposto di terzi, non precludono l’utilizzo degli elementi già acquisiti.
Quanto al conflitto di interessi del responsabile del procedimento, il Tribunale osserva che l’ordinanza dà atto dell’avocazione della pratica da parte del dirigente dell’ufficio. La sostituzione del soggetto originariamente individuato priva di rilievo le censure, essendo la valutazione finale rimessa a un soggetto diverso.
Il nucleo della decisione riguarda il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. L’ordinanza impugnata ha natura complessa: l’ordine di demolizione non si fonda solo sulla revoca in autotutela del titolo del 2009, ma anche sul riscontro, a seguito di sopralluogo, della sostanziale difformità della struttura rispetto a quella assentita. Il Comune ha accertato caratteristiche costruttive differenti per dimensioni, materiali, distribuzione degli spazi e destinazione.
La ricorrente non ha contestato nel merito tale difformità, limitandosi a eccepirne l’irrilevanza. Il TAR richiama il principio della Adunanza Plenaria n. 9 dell’8 maggio 2017: l’ingiunzione di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse e non ammette deroghe neppure se interviene a distanza di tempo, se il titolare attuale non è responsabile dell’abuso o se il trasferimento non denota intenti elusivi. È quindi irrilevante la buona fede dell’acquirente.
Il Collegio applica poi il principio per cui la legittimità di una sola delle ragioni espresse è sufficiente a sorreggere l’atto, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 4601 del 27 maggio 2025. Ne consegue l’assorbimento delle censure sull’autotutela: anche se fondate, resterebbe fermo il riscontro di non conformità, da solo idoneo a motivare la demolizione. Le spese sono compensate in ragione del lungo tempo decorso e dell’estraneità della ricorrente agli abusi.
Nota della Redazione
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