Parere Soprintendenza non è veto nel procedimento per impianti agrivoltaici (TAR Molise n. 397 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, il parere negativo della Soprintendenza in materia paesaggistica non è espressione di un potere di veto. Esso costituisce un dissenso qualificato che, ai sensi dell’art. 14-ter e 14-quinquies della legge n. 241/1990, forma oggetto della valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti. La Regione che recepisca in modo aprioristico tale parere, senza effettivo bilanciamento degli interessi, viola l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e l’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. In presenza di impianto agrivoltaico in zona agricola non qualificata come inidonea, il diniego richiede una motivazione rafforzata.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per un impianto agrivoltaico in Comune di Rotello. Il procedimento seguiva a una precedente sentenza del TAR Molise che aveva annullato un primo diniego fondato su una soglia di potenza ritenuta inoperativa.

All’esito della conferenza di servizi la Regione adottava la determinazione dirigenziale n. 5436 del 10.11.2023, negando l’autorizzazione sulla base dei pareri contrari del Ministero della Cultura, del Servizio regionale del territorio, di ARSARP e del Consorzio di Bonifica. La società impugnava il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Molise.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra parere della Soprintendenza e modulo conferenziale. Il parere paesaggistico è potenzialmente vincolante, ma la Regione lo ha posto a fondamento del diniego in modo aprioristico, rinunciando a ogni ponderazione degli interessi. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2930/2024, il TAR ribadisce che il procedimento unico è la sede della valutazione sincronica degli interessi pubblici e privati.

Il parere negativo della Soprintendenza, quindi, non può tradursi in veto, ma è dissenso qualificato che la disciplina della conferenza di servizi sottopone alla valutazione delle posizioni prevalenti. Analogo indirizzo emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 8167/2022, che censura la posizione totalizzante dell’amministrazione dei beni culturali.

La Regione è poi incorsa in un ulteriore deficit istruttorio e motivazionale. L’impianto agrivoltaico è opera di pubblica utilità e indifferibile, e l’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387/2003 sancisce la compatibilità degli impianti FER con la destinazione agricola. L’area non rientrava tra quelle qualificate come inidonee. Il diniego ha valorizzato l’elevata potenzialità produttiva del sito senza confrontarsi con l’istruttoria ARPA, che aveva classificato i terreni come seminativi in aree non irrigue.

Il Collegio accoglie anche la censura sulla soglia di 500 MW evocata dalla Regione, già ritenuta non operativa da consolidata giurisprudenza del TAR Molise. È fondata altresì la doglianza sul difetto di motivazione in risposta alle osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990: la Regione ha rinvito ai pareri degli enti senza dar conto delle ragioni del loro disatteso.

Viene invece respinta la censura sul dissenso costruttivo, poiché la Soprintendenza ha indicato modifiche progettuali praticabili. Il quinto motivo è accolto quanto al parere del MiC, che non ha considerato la natura agrivoltaica né l’istruttoria ARPA e ha usato un richiamo generico all’effetto cumulo. Respinti i motivi sui pareri di ARSARP, del Servizio Economia del Territorio e del Consorzio di Bonifica. Il ricorso è accolto in parte, con annullamento del diniego e dei pareri del MiC e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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