Ottemperanza e penalità di mora nel pagamento di somme ex art. 553 (TAR Lazio n. 686 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro disposto con ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., il giudice amministrativo, accertata la definitività del titolo e l’inadempimento dell’Amministrazione, assegna a quest’ultima un termine per l’integrale esecuzione e, su richiesta di parte, fissa ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. una penalità di mora costituente titolo esecutivo. Tale penalità non è manifestamente iniqua quando è commisurata agli interessi legali e decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Decorso inutilmente il termine, all’esecuzione provvede un commissario ad acta, il cui compenso è posto a carico dell’ente inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, creditore assegnatario nell’ambito di una procedura esecutiva, ha convenuto in giudizio il Comune di Formia, insieme al Comune di Sora e al Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci in liquidazione, per ottenere l’ottemperanza a un’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale ordinario di Cassino. Con quel provvedimento il Comune di Formia era stato condannato in solido con il Comune di Sora al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 149.914,36 di pertinenza del debitore Consorzio, oltre interessi e spese.
L’ordinanza era stata opposta dal Comune di Formia, ma il Tribunale di Cassino ha dichiarato il gravame inammissibile per intempestività con sentenza passata in giudicato. Il titolo è dunque definitivo e inoppugnabile. Notificato in forma esecutiva all’ente locale, non ha ricevuto esecuzione: da qui il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., con domanda di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. L’ordinanza da eseguire è stata notificata in forma esecutiva al Comune di Formia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e non risulta che l’ente abbia provveduto al pagamento. L’opposizione proposta è stata dichiarata inammissibile, con conseguente consolidamento del titolo.
L’Amministrazione resistente, non costituita, non ha offerto elementi ostativi. Il ricorso è pertanto accolto e viene fissato un termine di sessanta giorni per il compimento degli incombenti esecutivi. Decorso inutilmente tale termine, all’esecuzione provvede, entro i successivi sessanta giorni, il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, da insediarsi su sollecitazione della parte ricorrente.
Sulla domanda di penalità di mora, il Tribunale richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e ne fissa la misura negli interessi legali sull’importo dovuto. La decorrenza è individuata nella data di comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, di notifica della sentenza. Il Collegio precisa che l’ammontare è commisurato alla durata dell’inottemperanza, che il termine finale coincide con il giorno di insediamento del commissario e che la parte ricorrente ha l’onere di evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine e l’insediamento del commissario.
Il compenso del commissario, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, e le spese del giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, sono posti a carico del Comune di Formia. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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