Parere vincolante Soprintendenza deve motivare prescrizione ostativa al progetto fotovoltaico (TAR Toscana n. 295 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere vincolante della Soprintendenza, presupposto dell’autorizzazione paesaggistica, è soggetto al sindacato di legittimità per eccesso di potere ove presenti difetti di motivazione, illogicità manifesta o errori di fatto. La prescrizione ostativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non può fondarsi su formule stereotipate, dovendo esplicitare le ragioni concrete del contrasto tra l’opera e le esigenze di tutela dell’area vincolata. L’amministrazione non può ignorare le obiezioni tecniche documentate dalla parte interessata, senza motivare sulle ragioni per cui la soluzione progettuale da essa proposta risulterebbe incompatibile con il vincolo. Accertata l’illegittimità del parere vincolante, la carenza motivazionale si riflette sui provvedimenti conformi adottati dall’ente locale. L’annullamento non impone all’amministrazione di autorizzare l’intervento secondo il progetto presentato, dovendo essa esercitare nuovamente e motivatamente il potere autorizzatorio.

Il Fatto

La ricorrente presenta un’istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per un impianto fotovoltaico da collocare a terra, mediante infissione di pali, all’interno del proprio complesso produttivo. L’area è tutelata per legge ex art. 142, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 42/2004, rientrando nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia dei territori contermini ai laghi.

La Commissione per il paesaggio dell’Unione dei comuni esprime dapprima un parere interlocutorio che privilegia la collocazione dei pannelli sulle coperture degli edifici industriali. La ricorrente produce una relazione tecnica che illustra le ragioni ostative a tale soluzione, per ragioni di sicurezza statica, antincendio e di sicurezza dei luoghi di lavoro. La Commissione modifica quindi il proprio avviso, prescrivendo la collocazione dell’impianto all’interno dell’area produttiva. La Soprintendenza rende però parere favorevole con prescrizione di installare l’impianto sulle coperture dei capannoni. Su tale base l’Unione rilascia l’autorizzazione paesaggistica impugnata, unitamente all’atto del funzionario e al parere soprintendentizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione sulla validità della notifica all’Unione dei comuni, non costituita. Richiamato l’art. 28 del d.l. n. 76/2020, il Tribunale ritiene valida la notifica effettuata all’indirizzo PEC estratto da IndicePA, in assenza di un indirizzo nel registro delle pubbliche amministrazioni.

Nel merito, il TAR ricostruisce il quadro normativo: l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico per legge, sicché è necessaria l’autorizzazione ex art. 146, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, che presuppone il parere vincolante della Soprintendenza ai sensi dell’art. 146, comma 5. Richiamando il consolidato orientamento secondo cui detto parere è sindacabile per eccesso di potere (richiamata la giurisprudenza amministrativa sul punto), il Collegio verifica la legittimità della prescrizione impugnata.

Il primo motivo è accolto. La prescrizione che impone l’installazione sulle coperture, ad avviso della ricorrente ostativa alla realizzazione dell’impianto, risulta carente di motivazione. La giurisprudenza richiamata impone che il provvedimento specifichi le ragioni del rigetto con riferimento concreto alla fattispecie, senza formule stereotipate. Il principio vale anche per la prescrizione ostativa.

Il TAR rileva un percorso contraddittorio: dopo la relazione tecnica della parte, la Commissione per il paesaggio aveva superato la prescrizione sulle coperture, prescrivendo la collocazione nell’area produttiva. Il successivo parere della Soprintendenza ignora tale passaggio e si limita a imporre l’installazione sui capannoni, senza motivare né sull’incompatibilità dell’impianto a terra con il vincolo, né sulle obiezioni tecniche della parte. La carenza motivazionale si riflette sui provvedimenti conformi adottati dall’ente locale.

Il secondo motivo resta assorbito, riguardando l’astratta compatibilità dei luoghi con gli impianti fotovoltaici. Il ricorso è accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati. Le amministrazioni dovranno esercitare nuovamente e motivatamente il potere autorizzatorio, non essendo condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui l’annullamento imporrebbe l’autorizzazione secondo il progetto. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione statale e compensate con l’amministrazione locale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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