Pareri endoprocedimentali e interesse al ricorso nel diniego di sanatoria (Cons. Stato n. 4779 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti endoprocedimentali sono di regola non impugnabili, salvo che assumano carattere di immediata lesività, come i pareri vincolanti negativi idonei a esprimere un indirizzo ineluttabile sulla determinazione conclusiva, gli atti interlocutori che causano un arresto procedimentale, ovvero gli atti soprassessori che rinviano a un evento futuro e incerto il soddisfacimento dell’interesse pretensivo. Quando però i pareri si inseriscono in un procedimento volto al rilascio di un provvedimento non ampliativo ma restrittivo, quale il diniego di sanatoria, l’istante non subisce alcuna lesione della propria sfera giuridica fino all’emanazione del diniego finale e del successivo ordine di demolizione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso i soli pareri, per difetto dell’imprescindibile condizione dell’azione costituita dall’interesse al ricorso.
Il Fatto
La società aveva presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un’istanza di sanatoria per taluni lavori eseguiti in prossimità dell’autostrada A4: la riduzione di un parcheggio già autorizzato e la realizzazione di un muretto in cemento armato destinato a impedire l’abbagliamento dei veicoli in transito. Il concessionario autostradale comunicava alla società il parere negativo reso dal Ministero sulla pratica, richiamando una precedente nota dello stesso ufficio.
La società impugnava davanti al TAR Lombardia la nota di comunicazione del parere negativo e la nota ministeriale richiamata, estendendo poi l’impugnazione, con motivi aggiunti, alle ulteriori note con cui il Ministero aveva confermato il proprio avviso sfavorevole. Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti. La società proponeva appello, dolendosi della declaratoria e riproponendo i motivi di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal principio consolidato secondo cui gli atti endoprocedimentali non sono di regola impugnabili, salvo che assumano carattere di immediata lesività. Rientrano in tale eccezione i pareri vincolanti negativi, che esprimono un indirizzo ineluttabile sulla determinazione conclusiva e non lasciano dubbi sull’esito della decisione finale, come affermato dalla Sez. IV n. 3184 del 2013. Vi rientrano anche gli atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l’aspirazione dell’istante, e gli atti soprassessori, che rinviano a un avvenimento futuro e incerto il soddisfacimento dell’interesse pretensivo.
La Corte ritiene tuttavia che tale eccezione non operi nel caso concreto. I pareri impugnati si inseriscono in un procedimento volto al rilascio di un provvedimento non già ampliativo, quale un’autorizzazione, ma restrittivo: il diniego di sanatoria. In questa sequenza procedimentale l’istante non riceve alcuna lesione della propria sfera giuridica finché non venga emanato l’eventuale diniego e il successivo ordine di demolizione. Nessun obbligo di rimozione delle opere può essere impartito alla società prima dell’atto finale.
Il Collegio trae conferma da una nota del Comune di Agrate Brianza del 6 dicembre 2023, secondo cui ogni determinazione sull’istanza di sanatoria è sospesa in attesa che il concessionario si esprima sulla richiesta di riesame del parere negativo. Il procedimento è dunque ancora in corso e l’atto finale non è stato adottato.
Su queste basi la Sezione conferma la statuizione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per difetto della condizione dell’azione rappresentata dall’interesse al ricorso. L’appello è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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