Condono e vincolo sopravvenuto: motivazione rinforzata sul consumo di suolo (Cons. Stato n. 4778 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio fondato su un vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’abuso è legittimo quando l’amministrazione non si limiti alla mera presa d’atto del vincolo, ma valuti in concreto la predominanza dei profili territoriali e paesaggistici incisi dall’opera rispetto agli interessi privatistici del richiedente. La motivazione è adeguata se esplicita il contrasto con le prescrizioni del PPTR e con i contesti visivo-paesaggistici di riferimento, richiamando il consumo di suolo e la frammentazione della trama agricola. Non sussiste violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 quando le ragioni del diniego siano già esplicitate nel preavviso e il provvedimento finale ne sviluppi il contenuto sostanziale: non è richiesta identità puntuale tra i due atti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato all’asta, con decreto di trasferimento, un’abitazione con terreno nel Comune di Ostuni, ultimata al rustico e oggetto di domanda di condono edilizio. Il Comune aveva dapprima negato il condono, rilevando il contrasto con il divieto di edificabilità a distanza dagli elementi idrografici previsto dalla normativa regionale e confermato dal PUTT. Annullato in sede giurisdizionale il primo diniego, l’amministrazione si era rideterminata e, con atto del 2024, aveva respinto l’istanza di rilascio del titolo paesaggistico connesso al condono.

Il diniego richiamava la trasformazione insediativa indotta dai lavori, il consumo di suolo, la frammentazione della piana degli ulivi secolari secondo la scheda PAE0017 del PPTR e la vicinanza al Torrente Martano. Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, respingeva il ricorso; il ricorrente appellava lamentando difetto di motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale e inosservanza del giudicato sulla natura del corso d’acqua.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione del Torrente Martano come acqua pubblica. Richiama quindi il regime vincolistico del d.l. n. 312/1985, poi trasfuso nell’art. 142 d.lgs. n. 42/2004, che sottopone a inedificabilità assoluta i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi del r.d. n. 1775/1933, con la fascia di 150 metri. La previsione è ripresa dal PPTR, scheda PAE0017, che vieta nuove opere edilizie salvo quelle legate alla tutela del corso d’acqua.

La Corte sottolinea che l’amministrazione non si è fermata alla tutela del corso d’acqua. Ha considerato il complesso dei vincoli paesaggistici del sito: i paesaggi rurali del Parco Agricolo Multifunzionale della Valle dei Trulli e i coni visuali, ex art. 143, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 42/2004. Da qui la conclusione che il diniego ha esplicitato le ragioni ostative, tra contrasto con le prescrizioni del PPTR e incidenza sui contesti visivo-paesaggistici.

Quanto alla preesistenza del manufatto rispetto al vincolo, i giudici di Palazzo Spada ritengono che l’amministrazione abbia compiutamente valutato l’interesse pubblico. La negazione del titolo non si basa sulla mera presa d’atto del vincolo sopravvenuto, ma su una valutazione di predominanza dei profili paesaggistici rispetto agli interessi privatistici. Irrilevante è poi il richiamo all’esistenza di altre abitazioni: la preesistenza di ulteriori abusi non giustifica nuovi abusi, e l’elaborato fotografico smentisce la rappresentazione di un’area già densamente antropizzata.

Il Collegio esclude la violazione del giudicato formatosi sulle sentenze TAR Lecce n. 2719/2008 e Cons. Stato n. 8207/2019. Quei giudizi avevano ad oggetto esclusivamente l’inclusione del Martano tra gli elementi idrografici della legge regionale n. 56/1980, e non hanno escluso la natura di acqua pubblica del corso d’acqua.

Infine, sul preavviso di rigetto, la Corte ribadisce che non deve sussistere un rapporto di identità tra la comunicazione e la determinazione conclusiva, né una corrispondenza puntuale di dettaglio. L’amministrazione può precisare nel provvedimento finale le proprie posizioni, purché il contenuto sostanziale del diniego si inscriva nello schema dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, come affermato da Cons. Stato Sez. VII n. 7247 del 2025. L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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