Ordine di demolizione e AIA, silenzio-rigetto sulla sanatoria e legittimo affidamento (Cons. Stato n. 4781 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione integrata ambientale non costituisce titolo edilizio e non presuppone la conformità urbanistica del manufatto: non è quindi idonea a fondare un legittimo affidamento sulla sua legittimità. L’istanza di concessione in sanatoria non esitata con provvedimento espresso si intende rigettata per effetto del silenzio-rigetto, con la conseguenza che l’opera resta priva di titolo. Il carattere eccezionale e derogatorio dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 impone di valutare la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria soltanto nella fase esecutiva, non in sede di adozione dell’ordine.
Il Fatto
Il proprietario di un complesso immobiliare, composto da più fabbricati e da un terrapieno con piazzale in asfalto, ha impugnato davanti al TAR Piemonte l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere, realizzate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente ha dedotto la violazione di plurime disposizioni di legge e l’eccesso di potere, sostenendo l’esistenza di titoli autorizzativi e di una domanda di sanatoria.
Il TAR ha respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello articolando quattro motivi, tutti volti a contestare la ritenuta assenza dei titoli e la legittimità dell’ordine demolitorio. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dei titoli vantati. L’autorizzazione paesaggistica del 1993 invocata dall’appellante riguarda un fabbricato diverso da quello attuale, di superficie inferiore: circa 345 mq a fronte dei 500 mq del manufatto contestato. Quanto al profilo edilizio, l’istanza di concessione in sanatoria non è mai stata esitata con provvedimento espresso, con la conseguenza che deve ritenersi formato il silenzio-rigetto. Il terrapieno con piazzale, inoltre, non compare né nella pratica di sanatoria né in quella paesaggistica: nessun titolo può quindi essere riconosciuto.
Il secondo motivo, relativo alla pretesa non necessità di autorizzazione paesaggistica per il terrapieno, è dichiarato infondato. Il Collegio osserva che il manufatto è comunque privo di titolo edilizio, rilievo di per sé assorbente e sufficiente a giustificare l’ordine di demolizione. Nel merito, si tratta di opera di notevole consistenza e dimensioni, come risulta dal verbale di sopralluogo: ciò esclude la natura pertinenziale o accessoria e impone il titolo paesaggistico, nella specie insussistente.
Quanto al terzo motivo, l’appellante sosteneva che l’AIA avesse conferito legittimità ai manufatti e ingenerato un affidamento tutelabile. La censura è respinta: l’autorizzazione integrata ambientale è titolo legato unicamente alle modalità di esercizio dell’impianto, non presuppone la conformità urbanistico-edilizia e non costituisce ex se titolo idoneo a tal fine. Nessun legittimo affidamento può dunque ritenersi maturato.
Il quarto motivo riguarda la tettoia in parte ricadente nel territorio di un altro Comune, dove sarebbe munita di titoli. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio: non spetta all’amministrazione valutare, prima dell’emissione dell’ordine, se possa applicarsi la sanzione sostitutiva. Incombe sul privato la dimostrazione rigorosa, in fase esecutiva, dell’obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme. La sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria va quindi valutata unicamente nella fase esecutiva del procedimento.
L’appello è conclusivamente rigettato, con condanna dell’appellante al rimborso delle spese di lite liquidate in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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