Il giudice del rinvio non può riesaminare la natura dell’atto qualificato come licenziamento scritto dalla sentenza rescindente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11388 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio si atteggia come un processo “chiuso”, tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nell’ambito fissato dalla sentenza di legittimità, senza possibilità di svolgere alcuna nuova attività probatoria o assertiva che non dipenda strettamente dalle statuizioni della pronuncia rescindente. Nell’ipotesi in cui l’annullamento sia intervenuto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciato, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo. Il ricorso per cassazione avverso la decisione pronunciata in sede di rinvio implica il potere-dovere della Suprema Corte di interpretare direttamente il contenuto e la portata della propria precedente statuizione. La Corte di rinvio non può procedere ad una autonoma qualificazione dell’atto negoziale già definito dalla sentenza rescindente, dovendo attenersi all’interpretazione di quest’ultima. Il motivo che prospetta la cassazione della decisione sulle spese di lite quale mera conseguenza dell’accoglimento del ricorso, senza dedurre vizi che specificamente la inficino, è inammissibile in quanto configura un “non motivo”. È inammissibile il ricorso incidentale che cumuli motivi eterogenei, relativi alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., perché logicamente incompatibili.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza della Cassazione n. 18254 del 2023, aveva accertato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra il lavoratore e la società dal 1999 al 2003, ma aveva respinto le domande volte alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, ritenendo che la lettera del 2003, con cui la società aveva apposto un termine alla durata del rapporto, non potesse qualificarsi come atto di recesso.
Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi, mentre la società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato con due motivi. La questione centrale riguardava la natura giuridica dell’atto del 2003, già qualificato dalla sentenza rescindente come licenziamento scritto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ravvisando la violazione dell’art. 384 c.p.c. per inosservanza del principio di diritto enunciato con la pronuncia di annullamento con rinvio. La sentenza rescindente aveva infatti affermato che “non è qualificabile come licenziamento orale il recesso datoriale per compimento del termine apposto al contratto di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, allorquando la volontà di recedere sia espressa in forma scritta, temporalmente identificata, semanticamente non equivocabile”.
La Corte ha chiarito che i poteri del giudice di rinvio variano a seconda che l’annullamento sia intervenuto per violazione di norme di diritto, per vizi di motivazione, o per entrambe le ragioni. Nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi al principio di diritto, mentre solo nelle altre ipotesi può valutare liberamente i fatti già accertati o indagare su altri fatti.
Nel caso di specie, la Corte di rinvio non si era attenuta al dictum della pronuncia rescindente, avendo proceduto ad una autonoma qualificazione dell’atto negoziale come atto di illegittima unilaterale apposizione di un termine, escludendo che si trattasse di un licenziamento scritto. Tale operazione ha vanificato la sentenza rescindente che aveva già qualificato l’atto come licenziamento, specificandone la natura scritta.
L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento dei motivi dal secondo al sesto, tutti presupponenti una diversa lettura dell’ordinanza rescindente. Il settimo motivo è stato invece dichiarato inammissibile in quanto configurava un “non motivo”, prospettando la cassazione della decisione sulle spese quale mera conseguenza dell’accoglimento del ricorso.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, logicamente incompatibili, oltre che per non essersi misurato con il giudicato sulla natura subordinata del rapporto. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, che dovrà attenersi alla qualificazione dell’atto come licenziamento scritto e valutare la ritualità e tempestività della sua impugnativa.
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Nota della Redazione
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