Improcedibile il giudizio di conto per carenza di legittimazione passiva del sindaco (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 254 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica quali agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale, detti soggetti non sono più legittimati passivamente nel giudizio di conto dinanzi alla Corte dei conti. Essi non hanno la disponibilità delle partecipazioni regionali e, pertanto, difettano del maneggio che la legislazione statale pone a fondamento dell’imputazione della gestione. Non è configurabile neppure la figura dell’agente contabile di fatto, poiché essa presuppone pur sempre la materiale disponibilità dei beni oggetto del conto. Il giudizio sul conto giudiziale va quindi dichiarato improcedibile per carenza di legittimazione passiva, restando impregiudicata la regolarità della gestione.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha proposto al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione resa da un agente contabile in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione in una società a partecipazione regionale, rendicontata su un conto giudiziale relativo all’esercizio 2019. La relazione di irregolarità contestava l’assenza di sottoscrizione del conto, le medesime criticità sulla parifica e il difetto della qualifica di agente contabile, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.
Fissata l’udienza con decreto presidenziale, nessuno è comparso per i convenuti né per l’amministrazione. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 44, comma 2, c.g.c. e rileva che il conto non risulta di fatto sottoscritto. Difetta così il requisito formale minimo che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico, la c.d. spendita del nome.
È parimenti fondato il secondo profilo. Solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la certificazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, come ribadito dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020. Nel caso concreto l’atto di parifica è privo di valido fondamento.
Sul terzo profilo, dagli accertamenti istruttori emerge che il convenuto rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della società nell’esercizio verificato. La norma regionale che lo qualificava agente contabile è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Tale disposizione, individuando come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, si poneva in contrasto con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto.
Venuta meno la norma attributiva della qualifica ex lege, il Collegio esclude che il convenuto possa considerarsi agente contabile di fatto, non avendo il maneggio delle partecipazioni. Ne deriva la carenza di legittimazione passiva ad causam e l’improcedibilità del giudizio.
La pronuncia non definisce il giudizio sulla regolarità della gestione. I conti dovranno essere resi dal soggetto che nel 2019 ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni, con obbligo dell’amministrazione regionale di acquisire il conto e provvedere alla parifica ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile. Per la natura officiosa del giudizio e l’assenza di costituzione delle parti, nulla si dispone sulle spese.
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Nota della Redazione
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