L’affidamento in prova richiede la valutazione della condotta successiva al reato (Cass. pen. Sez. 1 n. 17220 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio prognostico circa il buon esito della prova non può prescindere dalla valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato al fatto-reato. La gravità del reato, l’epoca della sua commissione e i precedenti penali non costituiscono elementi di per sé ostativi, ma vanno sinteticamente considerati alla luce delle emergenze positive, quali l’assenza di nuove denunce, l’adesione a valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, lo svolgimento di attività lavorativa o l’avvio di un programma rieducativo. È inadeguata la motivazione che si fondi su elementi negativi meramente autoreferenziali o vetusti, omettendo di illustrare le ragioni per cui i profili positivi emersi dall’istruttoria debbano ritenersi subvalenti.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato la richiesta di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. avanzata da un condannato per il delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen., in atto sottoposto al regime di detenzione domiciliare.
Il Tribunale, pur riconoscendo l’assenza di profili negativi a carico del richiedente e l’esistenza di una prospettiva lavorativa e di un programma rieducativo intrapreso con l’U.E.P.E., ha ritenuto ostativa la valutazione della gravità del fatto, della sua epoca e della sussistenza di un pregresso precedente penale specifico per omicidio colposo, considerato anche il breve lasso di tempo trascorso dall’ammissione alla detenzione domiciliare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando un difetto di motivazione nell’ordinanza impugnata. Ha premesso che l’affidamento in prova attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e presuppone che il processo di emenda sia significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, proprio della liberazione condizionale. Il giudizio di concessione si fonda sull’osservazione dell’evoluzione della personalità successiva al reato.
La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi e dai precedenti penali, deve valutare anche la condotta successiva del condannato, come emerge dal tenore letterale dell’art. 47, commi 2 e 3, ord. pen. Tra gli indicatori apprezzabili figurano l’assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare e la buona prospettiva di risocializzazione, nonché lo svolgimento di attività lavorativa o l’ammissione a un servizio di volontariato.
Applicando tali canoni, la Corte ha rilevato che il Tribunale ha attribuito esclusivo rilievo a elementi negativi, rivelatisi però meramente autoreferenziali: il reato era stato commesso circa cinque anni prima, aveva natura colposa e la pena era contenuta in due anni; il precedente specifico risaliva a oltre venti anni addietro. Il Tribunale ha altresì omesso di considerare sinteticamente le positive emergenze istruttorie, come l’avvio di un progetto rieducativo e la seria prospettiva lavorativa, senza ostendere le ragioni per cui tali elementi dovessero ritenersi subvalenti.
La Corte ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo esame, che, libero nell’esito, dovrà uniformarsi ai principi enunciati.
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Nota della Redazione
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