PAS, diniego tardivo illegittimo per difetto di motivazione rafforzata (TAR Puglia n. 194 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 è ascrivibile al genus della d.i.a., ora s.c.i.a., e produce un atto soggettivamente e oggettivamente privato: al decorso del termine perentorio di trenta giorni si determina il perfezionamento del titolo abilitativo, non un provvedimento di accoglimento. Il diniego adottato dopo la scadenza di quel termine è illegittimo. Esso non è riconducibile all’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, che non richiama la disposizione speciale, né integra annullamento d’ufficio in autotutela atipica, mancando i presupposti dell’art. 21-nonies e, in particolare, un interesse pubblico effettivo e attuale alla rimozione diverso dal mero ripristino della legalità. Ove il progetto ricada in area idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. c-ter), n. 1, del d.lgs. n. 199/2021, il diniego richiede una motivazione rafforzata, puntuale e specifica, non essendo sufficiente il generico richiamo alle prescrizioni delle NTA del PRG.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune di Brindisi due P.A.S., la prima nel 2022 e la seconda in variante nel gennaio 2024, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Decorsi i trenta giorni previsti dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011 senza notifica di atti ostativi, la società assumeva essersi formato il titolo abilitativo. Il Comune inoltrava invece, il 12 febbraio 2024, un preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, il 9 aprile 2024, un provvedimento di diniego definitivo, fondato sul contrasto del progetto con alcune NTA del PRG adeguato al PUTT/p.

La società impugnava gli atti davanti al TAR Puglia, deducendo l’inefficacia del diniego tardivo ex art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la natura di area idonea ex lege del sito di ubicazione. Le Amministrazioni intimate non si costituivano. Il Tribunale, dopo l’ordinanza istruttoria, tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis, rilevando che l’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 disciplina la P.A.S. e che, al comma 4, il Comune deve notificare l’ordine motivato di non effettuare l’intervento entro il termine di trenta giorni, pena il perfezionamento della fattispecie legittimante.

Sul piano qualificatorio, il TAR richiama l’orientamento consolidato secondo cui la P.A.S. appartiene al genus della s.c.i.a.: al decorso del termine non si perfeziona un silenzio assenso, ma si rende lecita l’attività privata secondo il meccanismo proprio della segnalazione. L’unico caso in cui il titolo non si forma è l’assenza della documentazione necessaria; nella specie il Comune, ritenuta completa la documentazione a seguito delle osservazioni, ha motivato il diniego solo sulla violazione di alcune NTA.

Il Collegio accoglie il primo e il secondo motivo. La violazione del termine perentorio non determina l’inefficacia del provvedimento, poiché l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011 non è richiamato dall’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, norma di stretta interpretazione, ma comporta l’illegittimità del diniego. Il provvedimento non può nemmeno qualificarsi come autotutela atipica: esso non è sorretto da alcuna argomentazione ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata e non opera alcun bilanciamento con le posizioni acquisite.

Sussiste inoltre il dedotto vizio di motivazione e di istruttoria. Il progetto ricade in area agricola e in area SIN, dunque in area idonea ope legis ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. c-ter), n. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che il legislatore ha già valutato compatibile con le esigenze paesaggistiche per i piccoli impianti. Il Comune si limita a richiamare genericamente le prescrizioni delle NTA, senza specificare le concrete violazioni e senza indicare una concreta evidenza paesaggistica da tutelare: occorre invece una motivazione rafforzata.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e assorbimento degli ulteriori motivi, restando impregiudicata la riedizione del potere. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune; non ripetibili rispetto alle altre Amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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