Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Puglia n. 189 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Esso è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente la cognizione di domande ulteriori, ancorché correlate al giudicato stesso. Accertata la persistente inottemperanza dell’amministrazione, che non ha eccepito né provato l’adempimento, il giudice ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità del protrarsi dell’inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3920 del 20 dicembre 2023, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 annui per quattro anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione a garantirne la fruizione mediante accredito sulla carta elettronica.
La sentenza, comunicata al Ministero il 28 dicembre 2023, è divenuta irrevocabile il 21 giugno 2024. Notificato atto di precetto il 24 aprile 2024 e non ottenuta l’esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo che fosse ordinato al Ministero di accreditare la somma di € 2.000,00 sulla carta, per gli anni scolastici indicati nel giudicato. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione. La pretesa è azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che rende esperibile il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il perimetro del giudizio è però segnato con nettezza: esso è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e resta fuori dalla cognizione ogni altra domanda, pur correlata al giudicato.
Quanto ai presupposti, il TAR verifica la sussistenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: l’azione esecutiva nei confronti della P.A. debitrice di somme di denaro non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Nel caso concreto la sentenza era stata trasmessa in copia conforme il 28 dicembre 2023, con conseguente maturazione del termine.
Il Collegio accerta poi la valenza di cosa giudicata del titolo, ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., secondo la certificazione del giudice del lavoro. Sul piano dell’ottemperanza rileva che l’amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia serbata.
Da qui l’ordine di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate. La nomina del commissario ad acta viene riservata all’eventualità che l’inadempimento perduri oltre il termine, avuto riguardo alle carenze organiche dell’amministrazione rilevate in cause omologhe. Le spese sono compensate per la parziale reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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