Passaggio a livello privato: uso subordinato a convenzione, nessun vincolo al fondo (Cons. Stato n. 5040 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 66 del d.P.R. n. 753 del 1980 subordina l’uso del passaggio a livello privato a un’apposita convenzione tra azienda esercente la linea e utente, qualificabile come accordo concessorio relativo all’uso di un bene pubblico, da cui deriva un diritto di carattere personale e non reale. Tale norma disciplina l’uso del passaggio e del relativo tratto di linea, che resta di proprietà pubblica anche se collocato su area privata, e non pone alcun vincolo conformativo al diritto di proprietà del fondo intercluso: non si configura, pertanto, un contrasto con l’art. 42 Cost. Né viola l’art. 23 Cost., poiché la riserva di legge relativa è rispettata ove la prestazione trovi fondamento e limiti nella legge delega e nei criteri direttivi da essa posti. La chiusura temporanea del passaggio, motivata dal reiterato rifiuto dell’utente di stipulare la convenzione, non integra una soppressione riconducibile all’art. 1 della legge n. 315 del 1969.
Il Fatto
Il titolare di un immobile il cui accesso richiede l’attraversamento di un passaggio a livello carrabile ha invitato la società esercente la linea ferroviaria a dotare l’attraversamento di dispositivi di segnalazione e di apertura e chiusura delle barriere, o in alternativa a realizzare a proprie spese un altro passaggio carrabile. In assenza di risposta ha proposto ricorso per inottemperanza.
Nel corso del giudizio la società ha comunicato l’avvio del procedimento per la realizzazione di una viabilità alternativa e la soppressione del passaggio, chiedendo la stipula della convenzione prevista dal d.P.R. n. 753 del 1980 per disciplinarne l’uso fino alla sostituzione. A fronte del rifiuto dell’utente ha preannunciato la rimozione dei lucchetti e la saldatura delle barriere, salva la possibilità di sottoscrivere la convenzione. Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso originario e, convertito il rito, ha rigettato i motivi aggiunti, prescindendo dall’eccezione di inammissibilità. Ha proposto appello l’originario ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i primi due motivi, che pongono questioni connesse. L’art. 66 del d.P.R. n. 753 del 1980 stabilisce che l’uso dei passaggi a livello privati è regolato da apposita convenzione tra azienda esercente e utente, che può prevedere obblighi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti direttamente dal decreto. Tale convenzione è ricondotta a un accordo concessorio per l’uso di un bene pubblico, da cui deriva un diritto personale distinto dai diritti reali sull’area di sedime, che resta di proprietà pubblica perché parte di un’opera pubblica inscindibile.
La Corte esclude il contrasto con l’art. 42 Cost.: la norma non impone limitazioni alla proprietà né ai diritti reali, ma disciplina solo l’uso del passaggio. La tutela del proprietario del fondo intercluso resta affidata agli strumenti civili o amministrativi previsti dall’ordinamento, richiamando sul punto Cass., Sez. U., n. 11170 del 1995 in tema di azione possessoria.
Quanto all’art. 23 Cost., il Collegio richiama la Corte cost. n. 100 del 2025: la riserva di legge è relativa e resta rispettata ove la concreta entità della prestazione sia desumibile dagli interventi legislativi. Il d.P.R. n. 753 del 1980 trova fondamento nella legge delega n. 835 del 1978, i cui criteri direttivi di sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario non risultano violati, essendo la convenzione funzionale proprio a garantire tali finalità in base alle circostanze concrete.
Il terzo motivo, relativo all’illegittima integrazione della motivazione, è respinto: il giudice di primo grado ha accertato la legittimità del provvedimento sulla base della sua motivazione esplicita, costituita dal reiterato rifiuto di stipulare, richiamando solo in aggiunta fatti estranei alla motivazione ma allegati nel giudizio.
L’ultimo motivo è infondato perché non vi è stata alcuna soppressione del passaggio, ma solo una chiusura temporanea, espressamente condizionata alla sottoscrizione della convenzione; non ricorre quindi l’ambito dell’art. 1 della legge n. 315 del 1969. La determinazione non è illegittima né per violazione di legge né per eccesso di potere, tenuto conto del contenuto proposto, del periodo circoscritto di residua esistenza del passaggio e delle contestazioni relative a profili meramente esecutivi. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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