Ottemperanza all’obbligo di provvedere e poteri del commissario ad acta (Cons. Stato n. 5037 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza si conclude con la dichiarazione di definizione quando il commissario ad acta abbia dato piena e completa attuazione al dictum giudiziale, adottando i provvedimenti che l’amministrazione aveva omesso. In presenza di una SCIA inefficace, perché presentata al di fuori dei casi previsti dalla legge e priva dei presupposti, il potere di vigilanza edilizia non incontra il termine decadenziale di trenta giorni e può essere esercitato senza limiti temporali. Il decesso di una parte non costituita non determina l’interruzione del processo ove il fatto non sia documentato dall’altra parte, né notificato, né certificato dall’ufficiale giudiziario nei modi di legge. Resta ferma la necessità di porre gli eredi del de cuius in condizione di esercitare il diritto di difesa rispetto ai provvedimenti sanzionatori.

Il Fatto

La ricorrente aveva diffidato il Comune, in data 12.7.2022, a emanare i provvedimenti sanzionatori e a dichiarare l’inefficacia delle denunce di inizio attività e delle SCIA presentate dai proprietari di un immobile confinante, in relazione a lavori edili asseritamente privi di titolo abilitante.

Rimasta la diffida senza effetto, il TAR Campania rigettava il ricorso. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 2023, accoglieva l’appello affermando l’obbligo del Comune di esitare l’istanza. Seguiva un primo giudizio di ottemperanza, definito con sentenza n. 7941 del 2.10.2024, che assegnava al Comune sessanta giorni e nominava commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio del Genio civile. Protratta l’inerzia e attivato l’ausiliare, questi otteneva una proroga e depositava relazione il 24.3.2026, dalla quale emergeva la conclusione dell’incarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’operato del commissario e ritiene che sia stata data piena e completa attuazione al dictum giudiziale; il giudizio di ottemperanza può pertanto essere chiuso. A tale conclusione concorrono tre rilievi: nessuna opposizione è stata proposta avverso l’operato dell’ausiliare; nessuna impugnazione risulta pendente davanti ad altri uffici; non sussistono i presupposti per l’interruzione del processo.

Sul punto, il decesso di uno dei controinteressati, non costituito, non integra l’evento interruttivo. L’art. 300, quarto comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., impone che il fatto sia documentato dall’altra parte, notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione. Nel caso concreto nessuna di tali evenienze si è verificata, perché la morte è stata dichiarata dal commissario, soggetto estraneo al rapporto processuale. Il Collegio richiama sul punto Cass., Sez. 6, n. 23906 del 25/09/2019. In ogni caso, gli eredi sono stati resi destinatari diretti dei provvedimenti, con piena salvaguardia del diritto di difesa.

Nel merito delle verifiche, il commissario ha distinto le pratiche edilizie. Le due DIA del 2013 e del 2015 sono state ritenute legittime. La SCIA del 2.3.2017, presentata come rivolta alla realizzazione di terrazzi di pertinenza senza aumento di volumi, ha invece rivelato un incremento della volumetria: l’intervento, qualificato come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 380/2001, era subordinato a permesso di costruire oneroso e risultava vietato dalla strumentazione urbanistica comunale, che impone il vincolo di conservazione dei volumi nella zona considerata. La SCIA è stata quindi dichiarata illegittima e inefficace.

Su tale premessa, il commissario ha ritenuto inapplicabile il termine decadenziale di trenta giorni, poiché i poteri inibitori ordinari presuppongono interventi effettivamente realizzabili mediante SCIA; ha richiamato Cons. Stato n. 280 del 2025, n. 5589 del 2019 e n. 5811 del 2008. Ha quindi adottato l’ordinanza di inefficacia e quella di demolizione e ripristino, poi rinnovata nei confronti degli eredi. Le spese seguono la soccombenza; il compenso dell’ausiliare è posto a carico del Comune inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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