Patentino generi di monopolio: distanza minima applicabile anche alla rivendita di aggregazione (Cons. Stato n. 4771 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 4, d.m. n. 38/2013, come novellato dal d.m. n. 51/2021, impedisce il rilascio del patentino per la vendita di generi di monopolio quando la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a 100 metri. Il limite opera indifferentemente rispetto alla natura autonoma o complementare dell’attività, e dunque si applica anche alla c.d. rivendita di aggregazione. La norma persegue finalità di razionalizzazione della rete di vendita e di tutela della salute pubblica, costituente motivo imperativo di interesse generale. Il potere dell’Amministrazione è del tutto vincolato, con esclusione di ulteriori valutazioni, e la disciplina sopravvenuta prevale su ogni legittimo affidamento del privato, anche in ipotesi di rinnovo, stante il richiamo dell’art. 9, comma 3 del medesimo regolamento.
Il Fatto
La società appellante era titolare di un patentino per la vendita di generi di monopolio presso un bar, in scadenza al 31 dicembre 2021. In data 14 dicembre 2021 chiedeva il rinnovo per il biennio successivo. All’esito dell’istruttoria l’Agenzia delle dogane e dei monopoli rigettava l’istanza e disponeva la soppressione del patentino con effetto immediato, rilevando che la rivendita più vicina era posta a distanza inferiore a 100 metri, in violazione dell’art. 7, comma 4, d.m. n. 38/2013.
Il TAR Lazio, Sezione seconda, con sentenza n. 14943 del 2024 rigettava la domanda caducatoria. La società proponeva appello, sostenendo che il limite di distanza non si applicasse alla rivendita di aggregazione, rispetto alla quale il patentino svolge servizio complementare, e che in sede di rinnovo rilevasse unicamente il criterio della produttività minima, con lesione dell’affidamento maturato per gli avvenuti rinnovi biennali.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla lettera dell’art. 7, comma 4, d.m. n. 38/2013, come sostituito dal d.m. n. 51/2021, che vieta il rilascio del patentino quando la rivendita più vicina è a distanza pari o inferiore a 100 metri. La disposizione è chiara nell’impedire qualsiasi forma di rivendita, risultando irrilevante la connotazione di attività autonoma o meno di quella che viola il limite.
La finalità della norma è duplice: evitare un’eccessiva concentrazione di punti vendita e razionalizzare la rete impedendo il rilascio, e il rinnovo, di patentini in prossimità di rivendite esistenti. Tale esigenza investe anche le rivendite di aggregazione, rispondendo alla tutela di plurimi interessi pubblici, compresa la protezione della sanità pubblica, qualificata come motivo imperativo di interesse generale. Sul punto la Sezione richiama la sentenza della Corte di giustizia UE, sez. I, 17 ottobre 2024, C-16/23.
Quanto al dedotto rilievo del criterio della produttività, la Corte osserva che il tenore della disciplina rende il potere amministrativo del tutto vincolato, con esclusione, in relazione alla fattispecie ostativa, di ulteriori valutazioni non rientranti nel perimetro normativo. Il criterio invocato dall’appellante non si sincronizza con l’assetto della nuova disciplina sopravvenuta.
Da ciò discende l’esclusione di ogni ipotesi di legittimo affidamento in capo al privato, recesso rispetto alla sopravvenienza normativa. L’appello è pertanto rigettato e la sentenza impugnata confermata, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell’Agenzia, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori, e nessuna statuizione verso la parte intimata non costituita.
Nota della Redazione
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