Patrocinio comunale a iniziativa di movimento politico e inclusione sociale (Cons. Stato n. 6152 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione del patrocinio comunale, il provvedimento che disponga l’adesione dell’ente a un’iniziativa culturale o sociale integra un atto di natura provvedimentale, autonomamente impugnabile, distinto dagli atti che all’iniziativa si collegano in via meramente organizzativa o di spesa. Il patrocinio concesso a un’iniziativa promossa da un movimento politico non è di per sé illegittimo quando risulta coerente con gli indirizzi generali dell’amministrazione e con le finalità di inclusione sociale e di non discriminazione, restando estraneo a un destinatario di tipo partitico e non contrastando con i principi di uguaglianza, libertà e dignità dei cittadini. Il vizio di incompetenza non sussiste quando, in assenza della direttiva organizzativa che individui il responsabile del procedimento, l’atto sia stato adottato dal servizio di segreteria preposto al visto presidenziale. L’illegittimità derivata non si trasmette agli atti che, pur muovendosi nel medesimo contesto, abbiano contenuto ulteriore e non strettamente conseguenziale rispetto al provvedimento assunto a monte.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino residente nel Comune e legale rappresentante di un movimento politico locale, impugnava davanti al TAR Valle d’Aosta la nota con cui il funzionario del servizio di segreteria generale comunicava l’assenso del Sindaco alla concessione del patrocinio comunale a un’iniziativa promossa da un’associazione di promozione sociale nell’ambito di una manifestazione dedicata alla comunità LGBTQIA+. Impugnava altresì la successiva deliberazione di Giunta che approvava gli eventi e prenotava la relativa spesa.

Il TAR respingeva il ricorso sotto plurimi profili. Riteneva la nota dotata di natura provvedimentale, legittimamente adottata dal funzionario individuato come competente, ed escludeva la natura politica dell’iniziativa, qualificandola come attività di inclusione sociale e di promozione culturale del rifiuto di ogni discriminazione. Soccombente anche in primo grado, il ricorrente appellava, reiterando le censure già avanzate.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla verifica dell’esistenza stessa del provvedimento concessorio, contestata dall’appellante sul presupposto che la nota si limitasse a comunicare un assenso verbale. La lettura della nota dimostra invece il contrario: essa contiene la decisione di concedere il patrocinio «senza alcuna responsabilità organizzativa», gravandola di un contenuto accessorio circa l’uso del logo comunale e la preventiva approvazione dei materiali. È dunque atto provvedimentale, mentre la diversa nota richiamata attiene solo alla concessione di una sala per la conferenza stampa.

Da ciò la reiezione della censura di illegittimità derivata della deliberazione di Giunta: questa non è atto strettamente conseguenziale, avendo contenuto ulteriore e autonomo, sì da escludere anche solo l’astratta ipotizzabilità della trasmissione del vizio.

Sul dedotto vizio di incompetenza, il Collegio ricostruisce il regolamento comunale: l’iter e il responsabile del procedimento sono individuati con direttiva organizzativa del Segretario generale, mentre il patrocinio collegato a ulteriori interventi di sostegno è concesso con lettera del dirigente di riferimento, sentito l’Assessore e previo visto del Sindaco. Poiché al momento dell’adozione degli atti la direttiva non era stata adottata, non è illegittimo che la competenza sia stata attratta al servizio di segreteria, il cui visto è presupposto della lettera dirigenziale. Né rileva la sottoscrizione da parte del funzionario, essendo motivata dall’assenza del dirigente: l’incompetenza richiederebbe la prova dell’arrogazione del potere di firma.

Quanto alla violazione del divieto di patrocinare manifestazioni promosse da partiti o movimenti politici, il Collegio ricorda anzitutto che il Comune aveva aderito alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminatorie e assunto l’impegno a realizzare politiche di inclusione sociale in favore delle persone LGBTQIA+. Il patrocinio è quindi coerente con questa impostazione. Esso, inoltre, non ha un destinatario di tipo partitico: il movimento politico, incentrato su un tema specifico, si differenzia dal partito, più strutturato e volto alla conquista del potere con metodo democratico. L’associazione è inoltre ente del terzo settore senza scopo di lucro, iscritta al RUNTS.

L’appello è pertanto respinto. La complessità della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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