Ottemperanza al giudicato sulle spese e commissario ad acta nel Comune inerte (TAR Sicilia n. 2667 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la ritualità dell’incardinazione della procedura e la perdurante inottemperanza dell’ente all’obbligo di pagamento delle spese liquidate nel giudicato, il giudice amministrativo dichiara la persistenza dell’obbligo di integrale esecuzione e fissa un termine congruo per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, nomina un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta in considerazione del tempo trascorso e delle difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Le spese di precetto non sono dovute quando l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza sia imputabile alla scelta del creditore.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza n. 3426/2024, pubblicata il 18.10.2024, emessa dal TAR Sicilia Catania, nella parte in cui condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio oltre accessori. Nell’ipotesi di perdurante inadempienza hanno domandato la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’ente alla penalità di mora, con vittoria di spese e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.

L’amministrazione intimata non si è costituita. Alla camera di consiglio del 9 settembre 2025 il ricorso è stato posto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la procedura per l’esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata, giusta notificazione del titolo esecutivo e passaggio in giudicato della sentenza. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, come modificato, e la sentenza risulta tuttora non ottemperata.

Non si ravvisano motivi giustificativi dell’inadempienza. Deve quindi affermarsi la persistenza dell’obbligo dell’ente di dare integrale ottemperanza per le somme dovute, detratte quelle eventualmente già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso. Il termine per il pagamento è fissato in giorni novanta dalla notifica o comunicazione in forma amministrativa della decisione.

Le eventuali spese di precetto non sono dovute, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. Decorso infruttuosamente il termine, un commissario ad acta provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni.

Il Collegio non fissa invece l’ulteriore somma richiesta a titolo di penalità di mora. Rilevano, da un lato, il tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato; dall’altro, le specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, con richiamo a T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica da presentare, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo il richiamo a Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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