Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 35821 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza ha un orizzonte circoscritto: alla Corte di cassazione spetta riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. È pertanto inammissibile il motivo che, a fronte di una motivazione completa, lineare e priva di errori di diritto e di aporie argomentative, solleciti la rivalutazione degli elementi probatori o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti. Parimenti inammissibile è il motivo che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, in particolare quando questa abbia fondato la prognosi sfavorevole sulla sospensione condizionale in termini congrui e logici. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, rideterminata la pena inflitta in primo grado, aveva confermato nel resto la sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 494 cod. pen.

Con il primo motivo si lamentava la violazione di legge e la motivazione apodittica in ordine alla ritenuta responsabilità, sul presupposto che le emergenze valorizzate dai giudici di merito fossero di mero fatto. Con il secondo motivo si contestava il riconoscimento della recidiva. Con il terzo motivo si deducevano la violazione di legge e l’omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, svolgendo il proprio percorso argomentativo su ciascuno dei motivi.

Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno ribadito che il controllo sulla motivazione non consente di rinnovare il giudizio di fatto. A fronte di una motivazione completa, lineare e priva di errori di diritto e di aporie argomentative, il ricorso sollecitava sia la rivalutazione degli elementi probatori, sia l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti indicati come più plausibili e dotati di maggiore capacità esplicativa. Sul punto la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 6402 del 30/4/1997, secondo cui l’indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo senza verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, e richiama altresì Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003.

Riguardo al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché non tiene conto di quanto evidenziato nella sentenza di appello: dall’esame della sentenza di primo grado non emergeva alcun riferimento all’aggravamento di pena per la contestata recidiva, con conseguente rideterminazione della pena da parte della Corte territoriale.

Quanto al terzo motivo, concernente la mancata concessione della sospensione condizionale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile in quanto intrinsecamente generico e non confrontantesi con la motivazione della sentenza impugnata, che in maniera congrua e logica aveva fondato la prognosi sfavorevole sulla serialità dell’agire dell’imputato e sulla sua “dedizione” a commettere reati, in specie contro il patrimonio.

La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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