Interruzione di pubblico servizio sanitario e non punibilità per tenuità (Cass. pen. Sez. VI n. 35297 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di interruzione di un ufficio o servizio pubblico di cui all’art. 340 cod. pen. anche la condotta che non determini l’interruzione del servizio, ma ne incida sul regolare svolgimento, purché il turbamento comporti un’apprezzabile alterazione, ancorché temporanea, della funzionalità complessiva del servizio. La valutazione di offensività va condotta sulla ricaduta della condotta sullo specifico servizio colpito, anche non nella sua interezza ove si tratti di servizi di ampio respiro, come la sanità pubblica. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. presuppone l’accertamento dei due indici-requisiti delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, valutati ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., e consente di apprezzare l’intensità del dolo o della colpa.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, il 15 novembre 2022, aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 340 cod. pen. per avere, durante l’emergenza pandemica, allertato inutilmente gli operatori sanitari del 118, turbando la regolarità del servizio offerto dalla struttura di soccorso.

Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 340 cod. pen. e vizio di motivazione, sul rilievo che la chiamata “a vuoto” non avrebbe turbato il regolare svolgimento del servizio, non essendosi verificato alcun ritardo nell’attività dei sanitari. Con un secondo motivo lamentava l’omesso riconoscimento della non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dal dato testuale della norma incriminatrice. L’art. 340 cod. pen. sanziona non solo la condotta che comporti l’interruzione del servizio pubblico, ma anche il comportamento che incida semplicemente sul suo regolare svolgimento. Rientra nella tutela non solo l’effettivo funzionamento del servizio, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui è necessaria un’apprezzabile alterazione del funzionamento complessivo del servizio, ancorché temporanea. Restano esclusi i casi in cui la condotta si risolva nell’alterazione della regolarità di un singolo atto, senza incidere in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell’ufficio.

Il Giudice, nel valutare l’offensività, deve considerare la ricaduta della condotta sullo specifico servizio colpito, da considerarsi non nella sua totalità là dove si tratti di servizi di ampio respiro, come la sanità pubblica. Diversamente difficilmente si potrebbe affermare la rilevanza penale della condotta. I Giudici di merito si sono attenuti a tale regula iuris, evidenziando come, a prescindere dal rientro immediato dei sanitari, la condotta avesse provocato l’uscita dell’ambulanza e l’allert degli operatori, causando un sicuro turbamento della regolarità del servizio nel contesto pandemico di forte criticità, con il sistema sanitario al collasso.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la particolare tenuità dell’offesa presuppone l’accertamento dei due indici-requisiti delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Il riferimento alle modalità della condotta consente di valutare l’intensità del dolo o della colpa. La valutazione del Giudice di merito è conforme a tale esegesi, avendo valorizzato il contesto emergenziale e l’intensità del dolo, evidenziando che il ricorrente, già operatore sociosanitario, non aveva esitato a sollecitare indebitamente l’intervento dei sanitari. Il ricorso è pertanto infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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