Nullità del giudice onorario superata dalla rinnovazione istruttoria (Cass. pen. Sez. 1 n. 15047 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di destinare il giudice onorario a comporre i collegi giudicanti i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall’art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017, costituisce una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell’art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione determina una nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Tale nullità è tuttavia sanata quando l’attività istruttoria svolta dinanzi al collegio illegittimamente composto sia stata integralmente rinnovata dal collegio in composizione esclusivamente togata, anche mediante lettura dei verbali con il consenso delle parti. In caso di inammissibilità del motivo principale di ricorso, l’inammissibilità si estende ai motivi aggiunti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, riformando la sentenza di primo grado, aveva escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e rideterminato la pena per il reato di partecipazione a un’associazione di stampo ‘ndranghetistico, nella qualità di referente di una cosca operante in una frazione del territorio. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi e successivi motivi aggiunti, incentrati, in particolare, sulla nullità del giudizio di primo grado per la partecipazione di un giudice onorario al collegio in due udienze, nonché sulla mancata ammissione al giudizio abbreviato condizionato e su presunti vizi di motivazione in ordine alla responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto la richiesta di acquisizione di due sentenze allegate al ricorso, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di cassazione è consentita l’acquisizione di sentenze irrevocabili solo quando l’interessato non sia stato in grado di produrle nei precedenti gradi di giudizio, presupposto non ricorrente nel caso di specie.

Quanto al primo motivo, la Corte ha riconosciuto che la partecipazione del giudice onorario al collegio giudicante, per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, cod. proc. pen., integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, lett. a), 179 e 33 cod. proc. pen. Ha tuttavia rilevato che la partecipazione del magistrato onorario si era limitata a due udienze e che l’attività istruttoria ivi espletata era stata rinnovata dal collegio composto esclusivamente da magistrati togati, anche mediante lettura degli atti con l’accordo delle parti. La doglianza è stata altresì ritenuta generica per non aver illustrato la cosiddetta prova di resistenza, ovvero l’incidenza dell’eliminazione delle prove assunte illegittimamente sulle residue risultanze a carico.

I motivi aggiunti, pur più specifici, sono stati dichiarati inammissibili in quanto accessori a un motivo principale inammissibile, con la conseguenza che l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell’art. 591, lett. c), cod. proc. pen. Quanto al secondo motivo aggiunto, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. in ragione dell’intervenuta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante lettura, con l’accordo delle parti.

Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata ammissione al giudizio abbreviato condizionato, condividendo la motivazione della Corte territoriale che aveva qualificato le integrazioni probatorie richieste come sostitutive e non necessarie ai fini della decisione, in conformità al principio per cui la prova sollecitata deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto.

Infine, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi concernenti la valutazione della prova, l’aggravante del carattere armato dell’associazione e il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo la motivazione delle sentenze di merito sufficiente, immune da vizi logici e conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di travisamento della prova, di consapevolezza della disponibilità di armi e di standard motivazionale richiesto per la negazione delle circostanze attenuanti generiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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