Omessa valutazione della memoria difensiva e vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. IV n. 35290 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa valutazione, da parte del giudice dell’impugnazione, di una memoria difensiva ritualmente depositata non determina di per sé alcuna nullità, in ossequio al principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 cod. proc. pen., non essendo l’ipotesi prevista dall’art. 121 cod. proc. pen. né da altra disposizione del codice di rito. Tale omissione può tuttavia rifluire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e integrare un vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo se la parte dimostri che argomenti difensivi rilevanti e decisivi siano stati pretermessi dal giudice del merito; è onere del ricorrente indicare specificamente quale argomento decisivo contenesse la memoria, pena la genericità del motivo. Il controllo di legittimità sulla giustificazione esterna non si estende al sindacato sulle scelte delle massime di esperienza, purché la valutazione sia condotta secondo corretti criteri di metodo e canoni logici, potendo la censura di illogicità essere proposta solo quando il ragionamento valorizzi una congettura anziché una massima fondata sull’id quod plerumque accidit.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 gennaio 2026, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19 novembre 2021, che aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, cod. strada, per aver guidato in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, provocando un sinistro con uscita dalla carreggiata, ribaltamento del veicolo e impatto contro un cartellone pubblicitario.
Avverso la sentenza d’appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, lamentando la mancata valutazione di una memoria difensiva depositata in data 16 gennaio 2026 e la conseguente omissione motivazionale, nonché la carenza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e alla derivazione dell’amnesia dal trauma da impatto anziché dallo stato di alterazione. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo relativo all’omessa valutazione della memoria difensiva. Richiamando il prevalente orientamento di legittimità — Sez. 2 n. 14975 del 2018, Sez. 5 n. 51117 del 2017, Sez. 3 n. 36688 del 2019 — il Collegio esclude che il semplice deposito di una memoria non oggetto di specifica confutazione determini una nullità, poiché tale sanzione è prevista a pena di tassatività e non è sancita dall’art. 121 cod. proc. pen. né da altre norme del codice di rito.
La Corte precisa che, nel giudizio d’impugnazione, la facoltà di presentare memorie incontra le preclusioni fissate dai termini per impugnare e per la proposizione di motivi nuovi, desumibili dall’art. 585 cod. proc. pen., cosicché la memoria non può contenere doglianze ulteriori rispetto a quelle ritualmente proposte, ma solo supportare i temi già devoluti. Ne consegue che l’omissione può rilevare non come vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., bensì come vizio di motivazione, a condizione che la parte indichi l’argomento decisivo pretermesso.
Nel caso concreto, la memoria risultava depositata dopo la scadenza del termine e comunque non presentava caratteri di decisività, di talché la sua mancata considerazione non incide sulla correttezza logico-giuridica della motivazione d’appello. Il diverso indirizzo, che ravvisava la nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è espressamente disatteso in forza del principio di tassatività delle nullità.
Quanto ai restanti profili, la Corte li esamina congiuntamente e li dichiara inammissibili per genericità. Il ricorrente ripropone argomenti già valutati e rigettati dalla Corte territoriale — la velocità, la scarsa visibilità, l’assenza di illuminazione, la derivazione dell’amnesia dal trauma — senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza d’appello e di primo grado, da leggersi come un tutt’uno in caso di doppia conforme di condanna.
Il Collegio ribadisce infine che il controllo di legittimità sulla giustificazione esterna non si spinge fino al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, richiamando Sez. 4 n. 23093 del 2017: la valutazione delle risultanze deve essere compiuta secondo corretti criteri di metodo e canoni logici, potendo la censura di illogicità manifesta essere proposta solo quando il ragionamento valorizzi una congettura anziché una massima empiricamente verificabile. La Corte territoriale ha correttamente fondato il proprio ragionamento su una massima di esperienza, secondo cui uno stato confusionale prolungato con totale amnesia sulla dinamica del sinistro non è spiegabile se non con l’annullamento delle facoltà psico-fisiche da assunzione di stupefacenti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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