Colpa grave ostativa alla riparazione include connivenza rafforzante i propositi criminosi (Cass. pen. Sez. 4 n. 1914 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la nozione di colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen. va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente e macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza, una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, sostanziandosi nell’adozione o nel mantenimento del provvedimento restrittivo. La valutazione del giudice della riparazione deve fondarsi su fatti concreti e precisi, con accertamento ex ante e iter motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, vertendo non sulla sussistenza del reato ma sull’idoneità della condotta a ingenerare la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Detta condizione ostativa può essere integrata anche da frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti nel medesimo procedimento o da un atteggiamento di connivenza passiva, purché il giudice motivi adeguatamente l’oggettiva idoneità del comportamento a essere interpretato come indizio di complicità e a porsi in rapporto di concausalità con la misura restrittiva. La previsione della colpa grave ostativa non si pone in contrasto con l’art. 5 CEDU, che impone l’indennizzo solo per la detenzione preventiva formalmente illegittima.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma rigettava l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione presentata dalla ricorrente, assolta dal G.I.P. con sentenza irrevocabile dai delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente, per i quali aveva sofferto la custodia cautelare in carcere e, successivamente, gli arresti domiciliari. La Corte territoriale escludeva l’indennizzo ritenendo che il comportamento della richiedente, convivente di un soggetto espulso e coinvolto nel medesimo sodalizio criminale, fosse connotato da colpa grave idonea a indurre in errore l’autorità giudiziaria.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale, nel dichiarare infondato il ricorso, ha ribadito che la colpa grave ostativa alla riparazione non richiede che la condotta del richiedente integri gli estremi di un reato, ma esige soltanto che essa abbia creato, con valutazione ex ante, la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale, ponendosi in rapporto di causalità con l’adozione o il mantenimento della misura. Il giudice della riparazione deve pertanto esaminare i fatti concreti, sia antecedenti sia successivi alla perdita della libertà, senza essere vincolato dall’esito assolutorio.
La Corte ha valorizzato il compendio intercettivo riportato nell’ordinanza impugnata, dal quale emergeva la contiguità della ricorrente al sodalizio criminale: in assenza del compagno espulso, la donna aveva contattato direttamente il capo dell’associazione, manifestando preoccupazione per il possesso di sostanza da consegnargli, temendo controlli della polizia. A tali contatti erano seguiti elargizioni di denaro contante e lamentele del sodale per i conti da lei effettuati.
Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la sentenza ha precisato che la condizione ostativa può essere integrata da frequentazioni ambigue con i coindagati, purché il giudice dell’indennizzo motivi la loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti. Allo stesso modo, la colpa grave può ravvisarsi in un atteggiamento di connivenza passiva quando, tra le altre ipotesi, esso abbia oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, pur non traducendosi in una condotta costituente reato. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato che il comportamento della ricorrente non solo non aveva ostacolato, ma aveva oggettivamente rafforzato i propositi criminosi del compagno.
Quanto ai parametri convenzionali, la Corte ha escluso il contrasto con l’art. 5 CEDU: l’obbligo di cui al paragrafo 5 è rispettato se lo Stato predispone uno strumento di ricorso effettivo, accessibile e con ragionevoli probabilità di successo. La giurisprudenza EDU non ha mai ritenuto la colpa grave ostativa in contrasto con tale principio, vertendo la relativa valutazione su un oggetto diverso dalla responsabilità penale. Il richiamo alla sentenza Fernandes Pedroso c. Portogallo è stato giudicato non pertinente, configurandosi in quella vicenda una detenzione mantenuta senza fondati motivi di sospetto, ipotesi radicalmente diversa da quella esaminata.
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Nota della Redazione
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