Dicatio ad patriam: serve l’atto volontario del proprietario o l’uso ventennale (Cass. civ. Sez. 2 n. 492 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dicatio ad patriam è un modo di acquisto autonomo delle servitù di uso pubblico e dei diritti di uso pubblico ex art. 825 cod. civ., che si distingue dall’usucapione. Essa ricorre quando il proprietario del fondo, con una condotta attiva o omissiva inequivoca e non precaria, manifesta la volontà di mettere il bene a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini per il soddisfacimento di un interesse comune. In tal caso il diritto si costituisce con la messa a disposizione seguita dall’effettivo esercizio dell’uso pubblico, senza necessità del decorso del termine ventennale. In mancanza di una tale iniziale manifestazione di volontà, l’acquisto del diritto di uso pubblico richiede il protrarsi dell’uso per oltre venti anni, come per l’usucapione. Un documento proveniente dalla parte che intende giovarsene non costituisce prova a proprio favore.
Il Fatto
Il Comune di Patù agiva in giudizio per l’accertamento dell’usucapione di un monumento megalitico e dell’area circostante, nonché, in subordine, della costituzione per dicatio ad patriam di una servitù di uso pubblico in favore della collettività. Il Tribunale rigettava entrambe le domande. In sede di appello, la Corte distrettuale confermava il rigetto della domanda di usucapione, ma accoglieva quella subordinata, ritenendo integrata la dicatio ad patriam sulla base di una nota del Sindaco del 1968 e del comportamento degli stessi proprietari. Avverso tale decisione proponevano ricorso in Cassazione i proprietari.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la loro interconnessione. In via preliminare, è stata ritenuta fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 cod. civ. La Corte ha chiarito che la nota del Sindaco del 27.3.1968, essendo un documento proveniente dal Comune, non poteva avere alcun valore probatorio a favore dello stesso ente, che intendeva fondare su di essa il proprio diritto. Tale documento, non confessorio e formatosi in assenza di contraddittorio, non può giovare a chi lo ha formato, né determina l’inversione dell’onere probatorio a fronte della specifica contestazione della controparte.
La Cassazione ha poi affrontato il contrasto giurisprudenziale sulla struttura della dicatio ad patriam, componendolo con una ricostruzione basata sulla distinzione tra due diverse fattispecie. Quando la volontà del proprietario di vincolare il bene all’uso pubblico si manifesta espressamente o per comportamento concludente, in modo inequivoco e non precario, prima dell’inizio dell’uso, si è in presenza di una dicatio in senso proprio; in tal caso il diritto di uso pubblico si costituisce direttamente, senza necessità del possesso ultraventennale.
Qualora, invece, difetti questa manifestazione iniziale di volontà e si sia in presenza di una mera assenza di reazione del privato all’esercizio dell’uso pubblico, l’acquisto del diritto richiede il protrarsi dell’uso per oltre venti anni, come previsto per l’usucapione dall’art. 1158 cod. civ.. In questa seconda ipotesi si parla di dicatio in senso improprio. La Corte ha precisato che tale ricostruzione è coerente con le origini storiche dell’istituto e ha demandato al giudice del rinvio la verifica dei presupposti per l’acquisto del diritto, considerando unitariamente il monumento e l’area contesa e tenendo conto della differenza tra servitù prediali pubbliche e diritti di uso pubblico.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 825 c.c. – Diritti demaniali su beni altrui
- Art. 1158 c.c. – Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove