Quote latte: giudicato e perenzione precludono la disapplicazione del prelievo (TAR Lombardia n. 2 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contrasto tra la disciplina nazionale del prelievo supplementare sul latte e il diritto eurounitario non determina la nullità dell’atto di imputazione, ma una mera annullabilità, soggetta ai termini di impugnazione e alle preclusioni processuali. Una volta divenuti definitivi gli atti di accertamento, per giudicato o per perenzione del ricorso, il giudice amministrativo non può procedere alla disapplicazione della norma interna in sede di impugnazione dell’atto di riscossione. L’atto di intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti al provvedimento impositivo presupposto. Resta fermo il potere di autotutela dell’amministrazione, che il contrasto con il diritto eurounitario rende doveroso, con conseguente diritto del privato al risarcimento del danno.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nella produzione di latte vaccino, ha impugnato la comunicazione con cui AGEA ha intimato il versamento del prelievo supplementare relativo alle annate 2002/2003 e 2007/2008, per un importo complessivo di oltre cinquecentomila euro. Ha chiesto altresì accertarsi l’intervenuta prescrizione del debito residuo. A fondamento ha dedotto il contrasto della normativa interna con il diritto eurounitario, l’inattendibilità dei dati produttivi, il difetto di istruttoria e il mancato computo della compensazione con gli aiuti PAC.

Il Tribunale ha dapprima sospeso la riscossione coattiva in via cautelare e ha chiesto ad AGEA di ricostruire il contenzioso pregresso. Ha poi rinviato la decisione in attesa della definizione dei giudizi di appello su controversie analoghe.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenzioso pregresso. Per l’annata 2002/2003 gli atti di imputazione sono stati impugnati davanti al TAR Lazio e i ricorsi respinti con sentenze del 2015, passate in giudicato prima della proposizione dell’odierno ricorso e delle stesse pronunce della Corte di Giustizia. Per l’annata 2007/2008 il ricorso è stato dichiarato perento, mentre altro giudizio relativo ai quantitativi individuali di riferimento si è concluso con rigetto e i successivi appelli sono stati dichiarati inammissibili.

Da qui la prima conclusione: la comunicazione impugnata non è un autonomo atto impositivo, ma un invito al pagamento prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui il debito è sorto, come stabilito dall’art. 8-quinquies del decreto legge n. 5/2009 e dall’art. 133 cod. proc. amm..

Quanto al contrasto con il diritto eurounitario, il Tribunale prende atto dell’orientamento consolidatosi in Consiglio di Stato, diverso dall’impostazione seguita in passato dal TAR Brescia: il vizio si configura come annullabilità e non come nullità, specie quando il contrasto riguarda le disposizioni regolatrici della materia e non la norma attributiva del potere. La giurisprudenza europea, richiamata anche nelle pronunce del Consiglio di Stato, include la certezza del diritto tra i principi generali e non impone di riesaminare una decisione amministrativa divenuta definitiva. Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso ogni distinzione tra atti divenuti definitivi per sentenza di merito e atti divenuti definitivi per perenzione.

Nel caso concreto operano dunque sia i giudicati sulle due annate sia la pronuncia di perenzione, oltre a una cartella di pagamento non impugnata. L’incontestabilità dei rapporti non fa tuttavia venir meno il potere di autotutela: poiché il giudicato o l’inoppugnabilità non eliminano il contrasto con il diritto eurounitario, sorge il diritto del privato al risarcimento.

Le censure sull’inaffidabilità dei dati produttivi sono inammissibili e comunque infondate: le indagini governative non scardinano il sistema delle quote né spostano sull’amministrazione l’onere di provare la veridicità dei dati. La contestazione sul mancato computo della compensazione PAC è generica e smentita dalla documentazione prodotta da AGEA. Quanto alla prescrizione, il termine è decennale e la pendenza dei giudizi ha determinato effetto interruttivo e sospensivo permanente, anche in caso di perenzione. Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte infondato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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