Paur per impianto agrofotovoltaico, legittimazione del Comune e silenzio assenso (TAR Calabria n. 1537 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune nel cui territorio è localizzato l’impianto è titolare di legittimazione attiva e di interesse a impugnare il provvedimento autorizzatorio unico regionale, quale ente esponenziale della comunità esposta agli effetti dell’installazione. In materia di art. 27-bis, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, l’atto immediatamente lesivo è la determinazione dirigenziale che recepisce la conclusione della conferenza di servizi, non il verbale della conferenza stessa. Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990, il parere dell’amministrazione che non si esprime in conferenza si considera acquisito per silentium, anche quando vengono in rilievo interessi sensibili. Le aree destinate a ricovero della popolazione nel piano di protezione civile non sono sottratte allo sfruttamento economico, e il divieto di cui alla legge n. 353/2000 non opera per gli impianti FER astrattamente compatibili con la destinazione agricola già prima dell’incendio.

Il Fatto

La società proponente presenta nel gennaio 2021 domanda di PAUR per un impianto agrofotovoltaico di potenza complessiva pari a 14,4 MW, articolato in tre sezioni, da realizzare nel territorio comunale. Il Comune esprime parere non favorevole e la struttura tecnica di valutazione formula giudizio negativo di compatibilità ambientale; la conferenza di servizi si chiude con il diniego.

Il TAR annulla quel diniego con sentenza n. 900/2023, facendo salvo il riesercizio del potere. Riattivato il procedimento, la nuova valutazione tecnica è favorevole e la conferenza si conclude positivamente; segue il decreto dirigenziale che rilascia il PAUR. Il Comune lo impugna, deducendo carenza istruttoria, mancato parere del Dipartimento Agricoltura, usi civici, proposta di istituzione di riserva naturale e divieto ex legge n. 353/2000.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di inammissibilità per mancata impugnazione del verbale della conferenza è respinta: il provvedimento lesivo è il decreto dirigenziale che recepisce la determinazione, mentre il verbale non ha valenza esoprocedimentale. La richiamata Cons. Stato, Sez. IV, n. 1072 del 2023 conferma l’onere di impugnare la determinazione conclusiva.

Infondata è anche l’eccezione di irricevibilità fondata sull’applicazione del rito accelerato PNRR: la controinteressata non ha collocato l’ammissione ai fondi in un momento storico preciso, e grava su chi eccepisce la tardività la prova rigorosa della stessa, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 3629 del 2020.

Quanto alla legittimazione attiva, il TAR richiama per analogia la giurisprudenza sugli impianti di rifiuti: rileva il collegamento territoriale e l’interesse dell’ente esponenziale della comunità. Sarebbe irragionevole riconoscere tale interesse alle associazioni ambientaliste e negarlo al Comune. L’interesse al ricorso sussiste, perché il dissenso è stato manifestato sin dall’esordio e mai revocato.

Nel merito, l’istruttoria risulta completa: le integrazioni documentali sono state fornite e valutate, e la locuzione “parere positivo di massima” non altera il dato testuale e normativo, poiché l’art. 14 legge n. 241/1990 non ammette assensi temporanei. Il parere del Dipartimento Agricoltura si intende acquisito per silentium ex art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990, secondo Cons. St. n. 8610/2023. La doglianza sugli usi civici è inammissibile per genericità ipotetica, e comunque il d.lgs. n. 199/2021 non comporta inidoneità assoluta delle aree gravate; rileva la Corte cost. n. 103 del 2024.

La proposta di legge regionale istitutiva della riserva naturale non è approvata e non costituisce parametro. Sulle aree di protezione civile il Collegio richiama TAR Reggio Calabria n. 27 del 2024: la destinazione è meramente programmatica e non elimina lo sfruttamento economico. Infine, il divieto ex legge n. 353/2000 è letto in chiave teleologica, in linea con Cons. Stato, Sez. IV, n. 11320 del 2023, e comunque l’incendio è indicato in modo generico. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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