PAUR e modifica progettuale: no alla conversione automatica nel procedimento unico (TAR Calabria n. 1684 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, come modificato dall’art. 47, comma 3, lett. c), d.l. n. 13/2023, convertito dalla legge n. 41/2023, non impone la conversione dei PAUR in corso nel procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione. L’ultimo periodo della disposizione prevede una mera facoltà (“può”) di avvio del procedimento unico in pendenza delle valutazioni ambientali, non un obbligo. L’amministrazione procedente non è quindi tenuta a dichiarare la propria incompetenza per consentire la prosecuzione dell’istanza nelle forme del procedimento unico. Il ricorso avverso un provvedimento plurimotivato è inammissibile per carenza di interesse se il ricorrente non censura tutte le autonome ragioni ostative poste a fondamento dell’atto.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, presentata il 4 agosto 2022 per la realizzazione di un impianto eolico in Provincia di Catanzaro. Dopo le comunicazioni agli enti interessati, la Regione ha richiesto integrazioni documentali con nota dell’aprile 2023. La società ha dedotto di non aver potuto trasmettere la documentazione entro il termine per un malfunzionamento del portale SUAP Calabria, mentre gli uffici avrebbero rifiutato modalità alternative.

Nelle more, la ricorrente ha presentato una modifica progettuale il 24 settembre 2024. Con nota del 24 ottobre 2024 la Regione ha comunicato i motivi ostativi, rilevando che il quadro progettuale sostanzialmente modificato avrebbe dato luogo a un progetto diverso da quello oggetto dell’iter avviato. Le osservazioni della società non hanno mutato l’esito: con nota del 28 ottobre 2024 è stata disposta l’archiviazione della pratica. Da qui il ricorso, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, con cui la ricorrente sostiene che, per effetto della novella del 2023, il PAUR avviato avrebbe dovuto proseguire come procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica e che l’amministrazione avrebbe dovuto dichiararsi incompetente. La censura è infondata.

La Corte riporta il testo del comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e ne trae la conclusione che nessuna parte della disposizione impone la conversione di tutti i PAUR in corso. L’ultimo periodo, richiamato dalla ricorrente, prevede espressamente una possibilità (“può”) e non un obbligo di avvio del procedimento unico in pendenza della verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA. La tesi dell’incompetenza dell’autorità procedente resta pertanto priva di fondamento.

Passando al primo motivo, relativo alla ritenuta inammissibilità della modifica progettuale, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato ha natura plurimotivata. Già nella comunicazione dei motivi ostativi la Regione aveva evidenziato che, a fronte della richiesta di integrazione disposta ai sensi dell’art. 27-bis, comma 3, del codice ambiente, la documentazione era stata prodotta oltre i termini perentori di trenta giorni e recava, “tra l’altro”, una versione di progetto revisionata. La modifica progettuale costituiva dunque una ragione ostativa ulteriore rispetto alla tardività della produzione documentale.

Nel contraddittorio procedimentale la società aveva affrontato la contestazione sulla tardività, adducendo il malfunzionamento del sistema informatico; la Regione aveva replicato che non risultavano problematiche di funzionamento del portale nel periodo di riferimento. Nel ricorso, tuttavia, la ricorrente ha ribadito il malfunzionamento solo nella premessa in fatto, limitando poi i motivi alla contestazione della sola ragione attinente alla modifica progettuale e omettendo di censurare quella fondata sulla tardività.

Da ciò il Collegio desume che l’eventuale accoglimento dei motivi non arrecherebbe alcuna utilità concreta, stante l’impossibilità di annullare un provvedimento sorretto da altra autonoma ragione giustificatrice. Il ricorso è quindi inammissibile in parte qua per carenza di interesse e per il resto infondato. La peculiarità della controversia e la sua definizione in rito giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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